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Revocazione di revocazione e riapertura del processo in caso di gravi violazioni processuali

Argomento: processo amministrativo
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. III, 9 marzo 2022, n. 1697)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

[…] l’art. 107 comma 2, in linea con quanto già previsto dall’art. 403 del c.p.c., prevede che “La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione”. […]  la ratio della anzidetta preclusione si identifica nell'opportunità di evitare che, attraverso la riedizione del mezzo di impugnazione, si determini l'effetto dilatorio di differire la formazione del giudicato, con conseguente ricaduta sulla certezza dei rapporti giuridici, sulla ragionevole graduazione degli strumenti per il riesame del decisum, oltreché sull'economia dei mezzi stessi apprestati dall'ordinamento per la tutela dei diritti e degli interessi  […]. […] la possibilità di riesaminare la sentenza emessa in esito a giudizio di revocazione - nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce delle garanzie di tutela in sede giurisdizionale apprestate dall'art. 24 Cost. - potrebbe trovare eccezionale ingresso […] in presenza di un ulteriore ed autonomo errore di fatto, posto a base della sentenza che ha deciso il primo giudizio di revocazione che, in limine litis, abbia precluso l'esplicarsi del rimedio stesso sul piano sostanziale, dando luogo ad una declaratoria di irricevibilità o di inammissibilità per erronea considerazione dei presupposti e delle condizioni a tal fine rilevanti, riconducibile alle ipotesi descritte all'art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c. nonché nei casi, del tutto residuali, di nullità della sentenza per il difetto di sottoscrizione in assenza di impedimento ovvero di carenza in toto di elementi essenziali (motivazione o dispositivo), che si risolvono nell'inesistenza stessa dell'atto conclusivo del giudizio revocatorio. Nella casistica enucleata dalla richiamata giurisprudenza le eccezionali fattispecie che consentirebbero di dare ingresso allo strumento qui in rilievo vengono così individuate: a) o nel caso di statuizioni in rito, viziate da errore di fatto, che abbiano sostanzialmente precluso il giudizio di revocazione […]; b) o nei casi in cui, per errore di fatto del giudice relativo ad aspetti formali di instaurazione del contraddittorio […] la pronuncia risulta insanabilmente affetta da nullità; c) o nei casi in cui, per sostanziale mancanza di uno degli elementi ontologicamente fondanti la decisione, quest'ultima non può che [continua ..]

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