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In tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il preliminare accertamento del grado e delle caratteristiche della condizione di permeabilità mafiosa della società o dell´impresa non può limitarsi - come avviene per il controllo giudiziario cd. prescrittivo di cui al comma 1 - a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale, ma deve essere volto a formulare un giudizio prognostico in ordine alle emendabilità della situazione attraverso l'iter che ciascuna misura comporta.

Argomento: Antimafia
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 9 agosto 2024, n. 32482)

Stralcio a cura di Roberto Zambrano

“(...) Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello ha operato un'erronea commistione tra i presupposti rimessi alla sua valutazione nel caso della misura prevista dal primo comma dell'articolo 34-bis e quelli previsti dal sesto comma della medesima norma. (...) Tali opzione ermeneutica, (...), potrebbe portare ad indebite sovrapposizioni tra l'ambito cognitivo riservato al giudice amministrativo investito dell'impugnazione dell'interdittiva antimafia e quello spettante, invece, al giudice della prevenzione. Presupposti della misura in questione sono sicuramente il rilascio da parte del prefetto della informazione antimafia interdittiva, fondata sulla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società o dell'impresa, e la successiva impugnazione dinanzi al giudice amministrativo di tale provvedimento. Ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, in tal caso l'impresa destinataria del provvedimento amministrativo può richiedere l'ammissione al controllo giudiziario. Si tratta, in buona sostanza, di una misura di prevenzione ad istanza di parte finalizzata ad assicurare, da un lato, la "bonifica" aziendale e, dall'altro, a sospendere, in attesa della decisione del giudice amministrativo, gli effetti inibitori conseguenti all'informativa interdittiva antimafia. Tale peculiarità della misura ha, infatti, indotto alcuni commentatori ad assimilarla all'istituto della messa alla prova. Si tratta, infatti, di un percorso cui sceglie liberamente di sottoporsi l'ente destinatario dell'informativa antimafia interdittiva, che certamente comporta limitazioni connesse sia al controllo spettante all'amministratore giudiziario che all'obbligo di adottare efficaci misure organizzative, la cui finalità è, al pari della messa alla prova prevista, ad esempio, per gli imputati minorenni, il pieno recupero ed il reinserimento, nel caso in esame, dell'ente nella parte sana dell’economia. (...) Tuttavia, mentre ai fini dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario c.d. prescrittivo, a richiesta della parte pubblica o disposto di ufficio, è doveroso il preliminare accertamento del grado e delle caratteristiche della condizione di permeabilità mafiosa della società o dell'impresa, con riferimento al controllo giudiziario "volontario", tale accertamento (...) non ha un carattere puramente statico, funzionale a [continua ..]

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