home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2025 / Il rifiuto dell'autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare non deve qualificarsi come ..

indietro stampa contenuto


Il rifiuto dell'autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare non deve qualificarsi come atto politico sottratto al sindacato giurisdizionale ma come atto che esprime una funzione amministrativa da svolgere in attuazione di un indirizzo politico, dà vita alla lesione di diritti inviolabili dell'uomo che giustificano il riconoscimento di un danno non patrimoniale

Argomento: Dei fatti illeciti
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Un., 06 marzo 2025, n. 5992) Stralcio a cura di Giovanni Pagano

“5. (…) Deve, infatti, escludersi che nei comportamenti indicati a fondamento della pretesa risarcitoria possano ravvisarsi i tratti tipologici dell'atto politico per così dire "puro", come tale sottratto al sindacato giurisdizionale. 5.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente fornito, con la sentenza n. 27177 del 22/09/2023, indicazioni particolarmente chiare su tale nozione, che in questa sede giova interamente richiamare. L'art. 7, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. amm. (…) esclude dall'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo gli atti ed i provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico. Per qualificare un atto come politico, la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2022, n. 4636) richiede due requisiti: - sotto il profilo soggettivo, l'atto deve provenire da un organo preposto all'indirizzo e alla direzione della cosa pubblica al massimo livello; - sotto il profilo oggettivo, l'atto deve essere libero nel fine perché riconducibile a scelte supreme dettate da criteri politici, deve concernere, cioè, la costituzione, la salvaguardia o il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione. È ritenuto tale non l'atto amministrativo che sia stato emanato sulla base di valutazioni specificamente di ordine politico, ma solo l'atto che sia esercizio di un potere politico. La nozione di atto politico è di stretta interpretazione e ha carattere eccezionale, perché altrimenti si svuoterebbe di contenuto la garanzia della tutela giurisdizionale, che la Costituzione assicura come indefettibile e con i caratteri della effettività e della accessibilità. (…) Non è, quindi, soggetto a controllo giurisdizionale solo un numero estremamente ristretto di atti in cui si realizzano scelte di specifico rilievo costituzionale e politico; (…). Ai fini della giustiziabilità dell'atto, accanto ai caratteri del provvedimento, occorre guardare alla dimensione sostanziale della legalità, la quale richiede che l'atto di esercizio del potere sia suscettibile di essere confrontato con le norme che lo disciplinano. (…) La chiave di volta ai fini del giudizio di insindacabilità di un atto del potere pubblico è costituita, in generale, dalla mancanza di specifici parametri giuridici protesi a riconoscere posizioni di vantaggio meritevoli di [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio