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I messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi

Argomento: Della tutela dei diritti
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 18 gennaio 2025, n. 1254)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(…) 2.4.- Ancora, quanto alla contestazione del messaggio whatsapp prodotto, si rileva che i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023). Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024 ; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023). Nel caso in disputa, l’odierno ricorrente ha contestato precipuamente l’utilizzabilità processuale del “documento” in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto. In ogni caso, alla luce dei principi espressi, occorre evidenziare che, nella fattispecie, per le argomentazioni innanzi esposte, il messaggio utilizzato non ha avuto una rilevanza decisiva al fine di ritenere provato il quantum della fornitura e della posa in opera dei serramenti (che, contrariamente all’assunto del ricorrente, non è stato basato sul riconoscimento di debito desumibile da tale messaggio), bensì - ben più limitatamente - tale “documento” ha costituito un elemento indiziario utilizzato per suffragare l’attendibilità della testimonianza resa da F.F. (…) (…) 3.- Con il secondo motivo svolto il ricorrente [continua ..]

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