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Non è necessario specificare la tipologia dei danni di cui si chieda il risarcimento, purché la domanda abbia ad oggetto un diritto c.d. autodeterminato
Argomento: Della quantificazione del risarcimento del danno
Sezione: Sezione Semplice
“ (…) 1.1 (…) La domanda principale dell’attore si estende, infatti, automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l’unico obbligato nei confronti dell’attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27525 del 29/12/2009, Rv. 610830 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008, Rv. 605465 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 28/01/2005, Rv. 580023 - 01). Ciò in considerazione della comunanza del fatto costitutivo delle due fattispecie di responsabilità, quella di cui all’art. 1669 cod. civ. riguardante la costruttrice e quella fondata sulla mendace informazione resa dal venditore Guidi in merito alla natura e gravità del difetto, rappresentata dalla causazione del danno.
2. Con il secondo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione dell’art. 163, n. 3) cod. proc. civ., laddove la norma dispone che la citazione deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda e dell’art. 164, comma 4, cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto alla parte attrice la possibilità di specificare le voci di danno solo in comparsa conclusionale: invece, l’attore aveva il dovere di indicare e allegare i fatti materiali che assume come fonte di danno.
2.1. Il motivo è infondato. La domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta; pertanto, a fronte di una domanda di risarcimento pure generica, che utilizzi formule: «danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi»; danno «subìto e subendo», come nel caso di specie, ed in assenza di ulteriori allegazioni, deve riconoscersi anche la voce di danno non patrimoniale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016).
Resta fermo che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l’attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. II, 28 agosto 2024, n. 23233)
Stralcio a cura di Luigi De Felice
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