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È a carico dell´operatore economico il “rischio tecnico” di tardivo o inidoneo caricamento dei documenti per la partecipazione a una gara, secondo i criteri di autoresponsabilità, a maggior ragione se abbia indugiato fino al termine di scadenza, salva la prova di un obiettivo malfunzionamento della piattaforma informatica fermo che una eventuale perizia sul punto non costituisce di per sé una prova ma una allegazione difensiva

Argomento: appalti pubblici
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. di Stato, sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7912)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

[…] 23. L’articolato atto di appello e gli argomenti […] contenuti nei tre motivi di ricorso […] vertono in sostanza su una sola questione di fondo: l’asserito malfunzionamento della piattaforma telematica utilizzata per la gestione della procedura o, comunque, il contegno diligente tenuto dal concorrente in sede di caricamento della documentazione necessaria per la partecipazione. […] 25. È del tutto pacifico che vi sia una equa ripartizione, tra soggetto partecipante alla gara e stazione appaltante in merito al c.d. “rischio tecnico” di inidoneo caricamento e trasmissione di dati su piattaforma informatica, secondo criteri di autoresponsabilità dell'operatore economico, su cui grava l’onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure. Solo in caso di malfunzionamenti del sistema imputabili alla stazione appaltante, per le quali è data prova, si può discutere di soccorso istruttorio e, anzi, il legislatore ha approntato il rimedio specifico previsto dall'art. 79, comma 5 bis, d.lgs. n. 50/2016 (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 28 dicembre 2022, n. 11467). 26. Il rispetto dei termini previsti per la ricezione delle offerte è ex seperentorio. È stato più volte chiarito che la sospensione del termine per ricevere offerte va disposta qualora si verifichi un mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma informatica, che ne impedisca la corretta presentazione (tra le altre, Consiglio di Stato sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 448). Ma, in questo caso, la piattaforma funzionava perfettamente e, al di là di complesse ricostruzioni in fatto, la vicenda è semplice: l’appellante non ha rispettato (come avrebbe dovuto) le prescrizioni della legge di gara. 27. Nell'ambito delle gare pubbliche, è necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, a quanto previsto dal bando di gara e alle norme tecniche. La disciplina di gara è posta a garanzia di tutti i partecipanti e il suo erroneo utilizzo rimane a rischio del partecipante nell’ambito della propria autoresponsabilità (Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7507). 28. Nel caso che qui occupa il Collegio non c’è alcuna prova né di un malfunzionamento né di un rallentamento del sistema. 29. Dall’esame degli atti di causa, al di là di complesse ricostruzioni e indagini [continua ..]

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