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È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 1, comma 268, lettera c), L. n. 234 del 2021, che ha previsto riserve di posti nei concorsi interni del SSN al fine di riassorbire il personale sanitario e socio-sanitario dei servizi appaltati ed esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti durante il periodo pandemico da COVID-19
Argomento: concorsi pubblici
Sezione: Consiglio di Stato
"1. I signori […] operatori socio sanitari […] idonei non vincitori della graduatoria del concorso pubblico indetto […] dall’ASL […] per 159 posti nella stessa qualifica, hanno impugnato al Tar […] il reclutamento […] da parte della medesima ASL di 33 OSS riservato ai dipendenti della OMISSIS (in precedenza aggiudicataria del servizio di supporto logistico ed alberghiero).
1.1. In particolare, hanno lamentato che, nonostante la graduatoria fosse ancora valida prima del reclutamento degli operatori della cooperativa, la ASL non ha proceduto allo scorrimento della graduatoria.
1.2. Il Tar ha respinto il ricorso […].
[…] 2.1. Più nel dettaglio, gli appellanti hanno evidenziato che, nonostante il perdurare della validità della graduatoria, l’Amministrazione non avrebbe motivato in ordine alla scelta di non procedere all’ulteriore utilizzo della graduatoria […].
2.2. Con riferimento a quest’ultima disposizione gli appellanti hanno anche riproposto la censura sulla illegittimità costituzionale della stessa per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
[…] 10. Ciò premesso, l’appello non è fondato.
11. Innanzitutto, non possono condividersi le prime prospettazioni di parte appellante con le quali si censurano le statuizioni del Tar in punto di adeguatezza della motivazione posta dall’Amministrazione a base della scelta di non procedere, per la metà dei posti di cui al fabbisogno accertato, allo scorrimento della graduatoria concorsuale ancora vigente e procedere invece al concorso riservato. Dette statuizioni appaiono del tutto coerenti con la giurisprudenza pacifica in subiecta materia, la quale, pur tenendo fermo il principio che in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, a preferenza dell’indizione di un nuovo concorso, aggiunge altresì che la disciplina positiva non si spinge fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria (con correlativo obbligo cogente per l’ente), imponendo piuttosto all’Amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria. Con l’ulteriore precisazione che tale [continua ..]
Sezione: Consiglio di Stato
(Cons. di Stato, sez. III, 21 maggio 2024, n. 4524)
Stralcio a cura di Davide Gambetta
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