Argomento:
Della tutela del consumatoreSezione:
CGUE
(CGUE, Sez. II, 14 settembre 2023, C-83/22)
stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
“(…) 6. - L’articolo 12 della stessa direttiva, intitolato “Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto”, così prevede:
“1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all’organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell’inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. In assenza di spese di risoluzione standard, l’importo delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l’organizzatore fornisce una motivazione dell’importo delle spese di risoluzione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. (…)”
(…) 9. - La parte A dell’allegato I di detta direttiva, intitolato “Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l’uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)”, stabilisce, in un riquadro, il contenuto di tale modulo e indica che, seguendo l’hyperlink, il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:
“Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302 (...)
- I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio