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Le finalità (ri)educative del rito minorile escludono la possibilità di disporre la messa alla prova (già) nella fase delle indagini preliminari
Giulio Baffa
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Nota di Giulio Baffa
Con la sentenza che qui si annota, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 d.P.R. n. 448/1988, sollevata dal Gip del Tribunale per i minorenni di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato infradiciottenne anche nella fase delle indagini preliminari. Più nel dettaglio, il giudice a quo segnala come tale preclusione si porrebbe anzitutto in contrasto con il principio di uguaglianza/ragionevolezza, posto che l’art. 464-ter c.p.p. consente, invece, all’indagato “adulto” di presentare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova già nella fase delle indagini preliminari. In secondo luogo, verrebbero vanificate le finalità proprie del processo minorile, con il quale si è inteso coniugare l’esigenza di una rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale (principio di minima offensività) con la necessità di salvaguardare la personalità dello stesso da effetti stigmatizzanti derivanti dal processo (principio di de-stigmatizzazione): da qui, l’ulteriore violazione, da una parte, del principio della funzione rieducativa della pena di cui al terzo comma dell’art. 27 Cost. e, dall’altra, dell’art. 31, secondo comma, Cost. che impegna la Repubblica a favorire gli istituti necessari alla protezione della gioventù, tra i quali rientra sicuramente la messa alla prova del minorenne. L’interpretazione restrittiva risulta avvalorata dal dato letterale degli artt. 28 e 29: a ben vedere, infatti, l’art. 28 si riferisce in modo esplicito al “processo” e all’”imputato”, confermando la tesi per cui l’ordinanza di sospensione possa essere disposta solo allorquando il p.m. abbia esercitato l’azione penale; inoltre, l’art. 29 impone al giudice, in caso di esito negativo della messa alla prova, di proseguire il normale iter processuale, provvedendo a norma degli artt. 32 e 33 d.P.R. n. 448/1988, che disciplinano rispettivamente lo svolgimento dell’udienza preliminare e del dibattimento. In argomento, il Giudice delle leggi era già intervenuto con la sentenza n. 125/1995, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. [continua ..]