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La commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile si estende a tutte le condotte poste in essere per mascherare l'inadempimento

Argomento: Violazioni tributarie
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Trib., 16 aprile 2024, n. 10298)

Stralcio a cura di Giorgio Potenza

“La disposizione in effetti è chiaramente preposta a sollevare il contribuente dalla responsabilità e dalle relative conseguenti sanzioni allorché del fatto sia responsabile un professionista dallo stesso incaricato, il quale in sostanza abbia trattenuto le somme consegnategli per adempiere all'obbligazione tributaria. Se dunque il complesso meccanismo previsto dall'art. 1 della l. n. 423/1995 si limitasse alle sole sanzioni strettamente previste per l'omesso versamento, esso risulterebbe di fatto inutile, dal momento che queste ultime sono connesse al caso di imposte già liquidate e/o dichiarate, per cui l'avvenuta dichiarazione è presupposta, tanto che la relativa fattispecie, di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 471/1997, non prevede neppure la possibilità di cumulo giuridico proprio in relazione alla preventiva liquidazione delle singole imposte (Cass. n.5744/2021). A conferma di ciò va ricordato che l'art. 6, comma 3, D. Lgs. 472/1997, ipotesi generale rispetto a quella speciale che ne occupa, è strutturata analogamente laddove individua, a specificazione del principio di responsabilità personale per le sanzioni, l'esimente del fatto addebitabile al terzo (in generale), in quanto anche qui si fa riferimento all'omissione del "pagamento del tributo", volendosi anche in tal caso indiscutibilmente far riferimento a tutti quei comportamenti (e a tutte le relative sanzioni), appunto addebitabili a terzi soggetti, che portano al mancato adempimento degli obblighi tributari. E si noti che le due norme sono in rapporto di specialità, nel senso che l'art. 1 l. n. 423/1995 è caratterizzato dalla necessità di presupposti aggiuntivi speciali, costituiti dalla necessità del deposito della denuncia penale e dell'istanza di sospensione, oltre che dalla necessità poi di una sentenza definitiva di condanna penale, nonché dalla speciale qualifica del terzo come "professionista", rispetto all'ipotesi generale riferita a terzi non qualificati e di cui al citato art. 6, D.Lgs. n. 472/1997 - per la quale peraltro è sufficiente la prova convincente della responsabilità del terzo (non necessitando quindi l'accertamento delle stesse in base a precedente pronuncia). […]  Ciò significa che allorché alla violazione degli obblighi non formali (omesso versamento soprattutto) si accompagni o, meglio la stessa presupponga, la violazione [continua ..]

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