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Il segreto commerciale ex art. 623 c.p. ricomprende anche il know-how aziendale: rivelarlo è reato
Fabiana Memini
(Cass. Pen., Sez. V, 4 giugno 2020, n. 16975)
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Nota di Fabiana Memini
Il caso di specie della sentenza in commento riguarda l’utilizzo delle conoscenze ed esperienze richieste per la produzione in tempi rapidi di una chiave dinamometrica, prodotto tecnologicamente sofisticato del mondo automobilistico, da parte di una società concorrente alla società inventrice. Tale risultato era stato possibile attraverso l’utilizzo del complesso di informazioni e conoscenze elaborate negli anni dalla società inventrice e veicolato dai dipendenti della stessa. Nell’impugnare la sentenza di appello la difesa dei ricorrenti, gli ex dipendenti, rappresentavano il differente ambito di operatività dell’art 623 c.p. rispetto al caso di specie. La Corte di Cassazione nel rigettare il gravame evidenzia gli elementi costitutivi del reato di cui all’art 623 c.p., fattispecie a tutela del “know how” aziendale. In particolare, i giudici di legittimità specificano che tale espressione si riferisce “a una tecnica, o una prassi o, oggi, prevalentemente, a una informazione, e, in via sintetica, all’intero patrimonio di conoscenze di un’impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulatesi negli anni, e capace di assicurare all’impresa un vantaggio competitivo, e quindi un’aspettativa di un maggiore profitto economico. Si tratta di un patrimonio di conoscenze il cui valore economico è parametrato all’ammontare degli investimenti (spesso cospicui) richiesti per la sua acquisizione e al vantaggio concorrenziale che da esso deriva, in termini di minori costi futuri o maggiore appetibilità dei prodotti.” La Corte prosegue nel rappresentare che in passato il “know how” aziendale trovava tutela solo in ambito civilistico attraverso il codice di proprietà industriale (c.p.i), tuttavia con il D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 il legislatore, nel dare attuazione alla direttiva UE 2016/943, coglieva l’occasione per intervenire anche in sede penalistica, riscrivendo l’art 623 c.p. In particolare, si sostituiva l’espressione “applicazioni industriali” in “segreti commerciali” uniformandola alla medesima espressione contenuta nel codice di proprietà industriale (c.p.i.). I giudici di legittimità, tuttavia, avvertono che la comunanza di terminologia non costituisce comunanza di significato: il “segreto commerciale” di cui all’art 623 c.p. è [continua ..]