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In tema di separazione, la dichiarazione di addebito richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; di contro, in caso di mancato raggiungimento di questa prova legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito
Argomento: Del diritto di famiglia
Sezione: Sezione Semplice
“2.3.- Secondo i consolidati principi di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n.40795/2021).
Inoltre, secondo i principi generali, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020).
Il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale in quanto porta all'impossibilità della convivenza, a meno che l'autore della condotta abbandonica non abbia dimostrato l'esistenza di una giusta causa ex art.146 c.c. o che l'abbandono sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (Cass. n. 10719/2013; Cass. n. 25663/2014; Cass. n. 648/2000).
Costituisce una "giusta causa", la presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (Cass. n. 4540/2011). In proposito è stato chiarito che non costituisce "giusta causa" il solo fatto che il destinatario della relativa domanda abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, (….).
L'anteriorità della crisi della coppia esclude il nesso causale tra la [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 30 marzo 2025, n. 8366)
Stralcio a cura di Giovanni Pagano
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