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In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l´azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari ed avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto. Pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda.

Argomento: Delle servitù prediali
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Un., 27 gennaio 2025, n. 1900)

Stralcio a cura di Luigi De Felice

(…) 2. Come chiarito con l'ordinanza interlocutoria, il primo e il secondo motivo involgono il punto sul quale le Sezioni Unite sono chiamate a esprimere giudizio di nomofilachia. (…) (…) 3.1. La Corte, in primo luogo, riprende gli orientamenti succedutisi in materia: a) la domanda giudiziale di costituzione di servitù coattiva di passaggio non necessitava di essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi che si interponevano, dal fondo attoreo alla pubblica via, in quanto l'attore avrebbe potuto regolare il rapporto separatamente o cumulativamente nei confronti dei proprietari non chiamati in giudizio, proponendo separate domande o stipulando distinti accordi (vengono richiamate Cass, nn. 3601/1983, 160/1981, 5291/1979, 4558/1976, 2671/1964); b) la domanda andava proposta nei confronti di tutti i proprietari, qualificati litisconsorti necessari (vengono richiamate Cass. nn. 2205/1984 e 4515/1980); indirizzo questo che aveva avuto seguito nella sentenza delle Sezioni unite n. 670/1989, alla quale si erano conformate Cass. nn. 658/1996, 2124/1995, 7848/1994, 3644/1993; c) la domanda proposta nei confronti solo di taluni dei proprietari andava rigettata perché diretta a far valere un diritto “inesistente”; non si era al cospetto di pretermissione di litisconsorti, mancando, invece, la “possibilità giuridica”, da identificarsi nella esatta corrispondenza tra la pretesa e la norma sulla quale essa si fondi, registrandosi, in definitiva, una domanda "diretta a far valere un diritto inesistente" (Sezioni unite n. 9685/2013). (…) (…) 4.1. Per ragioni di ordine logico e sistematico conviene richiamare, sia pure per grandi linee, l'istituto della servitù coattiva di passaggio. (…) (…) 8.1. La costituzione del diritto di servitù coattiva di passaggio impone la presenza in giudizio dei proprietari di tutti i fondi interessati. La pretesa fatta valere con la domanda potrà trovare soddisfazione solo attraverso l’approvazione di un percorso che, nell'apprezzamento del giudice, soddisfacendo i presupposti e le condizioni di legge, sia necessariamente idoneo ad assicurare lo sbocco sulla pubblica via. Dalla circostanza, per vero neutra, che l'attore non abbia chiamato in giudizio taluno dei proprietari dei fondi occludenti non appare logico farne derivare le conseguenze di una sorta di “rinuncia implicita” alla [continua ..]

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