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Le Sezioni Unite: il nuovo art. 573, comma 1-bis c.p.p. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022
Luigi Palmieri
Il quesito sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite ha tratto origine dal ricorso proposto dinanzi alla S.C. dal difensore della parte civile che ha lamentato la decisione assunta dalla Corte di Appello in ordine alla compensazione parziale delle spese relative all’azione civile.
Ed in particolare, a seguito della riscontrata assenza degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia oggetto della sentenza di condanna emessa dal Giudice di prime cure, la Corte di Appello ha riqualificato i fatti nei termini di cui all’originaria imputazione di lesioni personali dolose cagionate alla convivente e di lesioni personali colpose in danno della figlia.
Il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione di legge e omessa motivazione - ex art. 606, c. 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 541 c.p.p. – nella parte in cui la Corte di Appello ha compensato integralmente tra le parti le spese di patrocinio del grado relative all’azione civile in ragione dell’intervenuta riqualificazione giuridica delle condotte illecite contestate all’imputato[1].
In considerazione del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, la quinta sezione penale della S.C., prima di esaminare l’unico motivo di ricorso testé evidenziato, ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione in ordine all’applicabilità dell’art. 573, c. 1-bis c.p.p. a tutti i ricorsi pendenti al momento dell’entrata in vigore della suddetta disposizione (30 dicembre 2022) o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate successivamente a tale data.
Prima di illustrare il percorso argomentativo utilizzato dalla sentenza in commento, occorre, preliminarmente, evidenziare le modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022 relativamente all’azione civile intrapresa nel corso del processo penale.
Ed in particolare, l’art. 78, c. 1, lett. d), c.p.p. ha rafforzato la costituzione di parte civile, prevedendo, tra i requisiti formali, «l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda», mentre l’art. 573, c. 1-bis c.p.p. ha previsto che quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di Cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano la prosecuzione del giudizio dinanzi al competente giudice, utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile[2].
Orbene, l’assenza di una norma transitoria per l’art. 573, c. 1-bis, c.p.p. ha determinato la questione in ordine all’operatività delle summenzionate previsioni in relazione alle impugnazioni pendenti nei confronti delle decisioni emesse prima dell’entrata in vigore della citata disposizione.
Un primo orientamento si è espresso in ordine all’immediata applicabilità dell’art. 573, c. 1-bis, c.p.p., ritenendo utilizzabile la disposizione di nuovo conio anche ai giudizi di impugnazione pendenti al momento della sua entrata in vigore[3].
Secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, l’assenza di una disciplina transitoria imporrebbe di far riferimento al principio del tempus regit actum, per cui il giudizio di impugnazione dovrebbe essere svolto secondo le nuove regole, non derivando alcun concreto pregiudizio per la parte civile che conserverebbe inalterato il diritto all’accertamento del danno, mutando solo la sede decisoria dell’accertamento.
In forza del principio di tutela dell’affidamento dell’impugnante, l’opposto orientamento ha ritenuto, invece, applicabile la norma alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022, in ragione del concreto pregiudizio che ne deriverebbe per la parte civile “costretta” ad affrontare un giudizio in sede civile governato da regole diverse da quelle alla stregua delle quali aveva costruito il gravame[4].
Il decisum in commento ha censurato entrambi gli orientamenti, valorizzando il collegamento funzionale tra l’art. 573, c. 1-bis, c.p.p. e le modifiche apportate all’atto di costituzione di parte civile che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 78, c. 1, lett. d), c.p.p., deve contenere, come innanzi detto, l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda «agli effetti civili».
La conferma dell’unicità del giudizio – cominciato in sede penale e proseguito in sede civile – è rappresentato dal regime di utilizzabilità previsto dall’art. 573, c. 1-bis, c.p.p., secondo il quale il giudice civile utilizza, ai fini della decisione, le prove già acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
Pertanto, la S.C. ha concluso per l’applicabilità dell’art. 573, c. 1-bis, c.p.p. alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022.
Ciò perché l’eventuale prosecuzione del processo dinanzi al giudice civile, in caso di impugnazione residuata per i soli interessi civili, ai sensi dell’art. 573, c. 1-bis, c.p.p., impone alla parte civile di motivare adeguatamente l’atto di costituzione affinché lo stesso sia idoneo e sufficiente per “affrontare” il giudizio dinanzi all’autorità civile.
[1] In argomento, G. Biondi, La riforma Cartabia e le impugnazioni: le prime questioni di diritto intertemporale sull’applicabilità dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. ai giudizi in corso, in Sistema penale, 10 febbraio 2023; R. Bricchetti, Impugnazione per i soli interessi civili: il nuovo comma 1-bis dell’art. 573 c.p.p., in Sistema penale, 30 giugno 2023; D.N. Cascini, Le impugnazioni: nuove forme e modalità di presentazione, in La Riforma Cartabia. Codice penale–Codice di procedura penale-Giustizia riparativa, in AA.VV., a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, p. 556; J. Della Torre, Sub art. 573 c.p.p., in Codice di Procedura penale commentato, a cura di A. Giarda – G. Spangher, Tomo III, Ipsoa, Milano, 2023, p. 1220; A. Diddi, L’impugnazione per i soli interessi civili, Padova, 2011, p. 23; L. Kalb, La nuova disciplina del processo in assenza dell’imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti, in La Riforma Cartabia. Codice penale–Codice di procedura penale-Giustizia riparativa, in AA.VV., a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, p. 354; P. Mazza, «Nemo testis in causa propria»: nell’incerto scenario del giudizio civile di rinvio post-cassazione penale, tra vecchi feticci e nuove suggestioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2023, 2, p. 627; A. Nappi, Nuove prospettive per la decisione sull’azione civile, in Cass. pen., 2023, 11, p. 3532; B. Romanelli, La vittima e l’azione civile da reato nel processo penale, in Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale, in AA.VV., a cura di D. Castronuovo-M. Donini-E.M. Mancuso-G. Varraso, Milano, 2023, p. 565; G. Spangher, Regime transitorio delle impugnazioni per i soli interessi civili, in Giur. it., 2023, 3, p. 681; P. Tonini – G. Pecchioli, Roma locuta est: le Sezioni unite mettono il punto sul rinvio ai soli effetti civili, in Dir. pen. e proc., 2021, 11, p. 1431; G. Varraso, Impugnazioni ai soli effetti civili della sentenza penale dopo la legge “Cartabia”, giudizio “in prosecuzione” e disciplina intertemporale, in Cass. pen., 2024, 1, p. 77; V. Vasta, I giudizi di rinvio al giudice civile per il risarcimento del danno da reato, in Cass. pen., 2023, 10, p. 3462.
[2] Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha altresì modificato l’art. 578 c.p.p., prevedendo al c. 1-bis che quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, in favore della parte civile, e in ogni caso impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il Giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è ammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azione penale (per il superamento dei termini di cui al c. 1e 2 dell’art. 344 c.p.p.) rinviano per la prosecuzione al Giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado che decidono sulle questioni civili, utilizzando le prove acquisite nel processo penale o quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
[3] V. Cass., Sez. IV, 11.1.2023, n. 2854, in iusexplorer; Cass., Sez. II, 2.02.2023, n. 6690, in CED Cass., 284216.
[4] Cfr. Cass., Sez. V, 20.01.2023, n. 3990, in CED Cass., n. 284019; Cass., Sez. V, 16.01.2023, n. 4902, in CED Cass., n. 284121.
Sezione: Sezioni Unite
(Cass. Pen., SS.UU., 21settembre 2023, n. 38481)
Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo
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