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Lo sfregio permanente e l´irrilevanza della attenuazione del danno fisionomico con interventi chirurgici
Cristina Monteleone
Avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte territoriale, hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati per i reati di lesioni personali gravissime (aggravate dallo sfregio permanente del viso) e di lesioni personali aggravate. Nel 2014, in particolare, all’esito di due aggressioni particolarmente violente ai danni di due soggetti maschili, i ricorrenti procuravano lesioni personali gravissime ad entrambe le persone offese e causavano uno sfregio permanente del viso ad una di esse.
Con i gravami proposti, uno dei condannati ha contestato, tra l’altro, l’insussistenza dell’aggravante dello sfregio permanente del viso in ragione dell’esito favorevole dell’intervento di chirurgia maxillo-facciale al quale sarebbe stato sottoposto la persona offesa. In altri termini, ad avviso del ricorrente, l’attenuazione del danno fisionomico riportato dalla vittima avrebbe avuto l’effetto di rendere inapplicabile l’aggravante in parola al reo.
Investita della questione, pertanto, la Suprema Corte ha preliminarmente richiamato la nozione di sfregio permanente al viso delineata dalla giurisprudenza di legittimità. Quest’ultima, infatti, ritiene si tratti di un’alterazione dei normali tratti del viso dell’individuo offeso, la quale non rientra nella più grave deformazione, ma si limita a provocare una sensazione di ilarità o ripugnanza nell’osservatore medio (Cass. pen. n. 32984/2014).
Ai fini della sussistenza dell’aggravante in parola, peraltro, la Corte di legittimità ha rammentato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è irrilevante l’eventuale attenuazione del danno fisionomico riportato dalla persona offesa (Cass. pen. n. 26155/2010).
In altri termini, la Suprema Corte ha ritenuto che l’eventuale miglioramento estetico ottenuto dalla persona offesa non abbia alcun effetto sulla sussistenza dell’aggravante dello sfregio permanente.
Per la corretta contestazione e applicazione dell’anzidetta aggravante, pertanto, è necessario e sufficiente escludere il momento successivo alla condotta del reo dalla valutazione richiesta al giudice di merito.
La Suprema Corte, ancora, ha rilevato che l’attenuazione del danno fisionomica dedotta dal ricorrente è sfornita di ogni fondamento probatorio e, pertanto, da rigettare.
Ad avviso dei giudici di legittimità, peraltro, la mancata comparizione della persona offesa in dibattimento lamentata dall’imputato non incide sulla valutazione della lesione da ella riportata e richiesta al giudice di merito: dalla perizia medico-legale svolta in dibattimento, invero, è possibile desumere “l’estrema evidenza” dello sfregio in quanto la parte destra del volto è rimasta asimmetrica.
Ne consegue, quindi, che non sia richiesta una valutazione diretta della persona offesa ma sia consentito al giudice esprimere le sue determinazione anche mediante l’utilizzazione di accertamenti svolti da terzi nominati d’ufficio.
In ragione delle superiori motivazioni, pertanto, la Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dai ricorrenti e, per l’effetto, li ha condannati alle spese legali.
Sezione: Sezione Semplice
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