Argomento:
Della simulazioneSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30239)
Stralcio a cura di Giovanni Pagano
“3.8. (…), nell'interposizione fittizia di persona, la partecipazione all'accordo simulatorio non può essere limitata all'interponente e all'interposto ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente, nel senso che questi (attraverso la partecipazione di tutti i comproprietari) deve dare, contestualmente o anche successivamente alla formazione di quell'intesa, purché antecedentemente o contestualmente al negozio simulato, la propria espressa adesione all'intesa raggiunta tra interposto e interponente.
3.9. Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di affermare che: - in tema d'interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente ma anche del terzo contraente, che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso, con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini dell'invalidazione del negozio simulato inter partes, non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti (come, appunto, nel caso in esame) da atto scritto proveniente anche dal terzo contraente (cfr. Cass. n. 25578 del 2018); - la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo soggettivo, infatti, richiede un accordo non solo tra l'interponente e l'interposto, ma anche con il terzo, il quale deve consentirvi (con l’intervento di tutti i comproprietari del bene venduto), esprimendo la propria adesione nella debita forma, che, per i trasferimenti immobiliari, è quella scritta (Cass. n. 7537 del 2017).
3.10. Ed una volta esclusa (ormai definitivamente) la dedotta simulazione dell'atto d'acquisto in capo al B.B. del 28/5/2002, risultano, evidentemente, assorbiti anche il quinto ed il sesto motivo con i quali la ricorrente, lamentando la violazione e l'errata applicazione dell'art. 1418 c.c., in relazione all'art. 1325 c.c., nonché degli artt. 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 1421 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello non ha rilevato, d'ufficio, la nullità del contratto concluso tra il fallito e la convenuta in data 3/8/2006 [continua ..]
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