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In tema di simulazione contrattuale, la controdichiarazione è atto privo di carattere negoziale che non necessita perciò di essere confezionato contestualmente all'atto simulato né di provenire da tutti i partecipanti all'accordo simulatorio
Argomento: Dei contratti in generale
Sezione: Sezione Semplice
"(...)La prova della simulazione è normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove sufficiente e priva di errori logici e giuridici, non è censurabile in sede di legittimità, essendo il relativo sindacato limitato al solo procedimento logico seguito dal giudice per giungere alla soluzione adottata (...).
Nella fattispecie si è dato adeguatamente conto delle ragioni da cui è stata desunta la simulazione relativa oggettiva degli atti pubblici di vendita del 25 marzo 1999 e del 30 marzo 1999.
Segnatamente si è fatto riferimento alla premessa contenuta in tale scrittura, in ordine al fatto che essa serviva a precisare quanto dichiarato nei richiamati atti pubblici, l'epoca della sua sottoscrizione, ossia la contestualità rispetto alla stipula degli atti pubblici di acquisto e di rinuncia alla pregressa servitù, l'allegazione di una dettagliata planimetria che esplicitava graficamente la reale volontà delle parti.
A fronte di questi elementi nessuna obiezione specifica di natura confutativa è stata mossa dalla ricorrente.
Sicché non si pone un problema di nullità dell'atto per mancanza dell'indicazione del prezzo, appunto perché si è trattato di una mera controdichiarazione e non di un atto traslativo a sé stante.
Ora, in tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto che non ha carattere negoziale e non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, di talché non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione, purché si tratti della parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta.
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. II, 07 gennaio 2025, n. 239) Stralcio a cura di Giovanbattista Greco
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