Argomento:
Del contratto di somministrazioneSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. III, 14 luglio 2023, n. 20267)
stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
“ (…) 3. - Col terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 1350 e 1559 c.c. Sostiene che erroneamente il Tribunale, una volta rilevata la mancanza di prova scritta del contratto, ha per ciò solo rigettato il gravame della (…), trascurando di considerare che il contratto di somministrazione non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem.
3.1. - Il motivo è fondato. Il Tribunale, una volta esclusa la sussistenza della prova scritta del contratto, ha per ciò solo negato la giuridica esistenza di esso. Il contratto di somministrazione di energia elettrica invece non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, come ripetutamente affermato da questa Corte: da ultimo, da Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del 24.10.2022; e in precedenza dalle Sezioni Unite, secondo cui la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica “può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l’utilizzazione in concreto dell’energia elettrica” (Sez. U, Sentenza n. 4715 del 22/05/1996).
4. - Col quarto motivo la ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale non avrebbe attribuito rilievo a taluni documenti depositati dalla (…), ai fini della dimostrazione dell’esistenza del contratto.
4.1.- Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
5. - La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, affinchè esamini ex novo il gravame proposto dalla (…), ed accerti se sia avvenuta la stipula del contratto di somministrazione applicando il seguente principio di diritto: “il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam; la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici” (…)”
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