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Il principio di legalità è salvo: la sospensione (emergenziale) della prescrizione è costituzionalmente legittima

Luca Leonardo Pastore

“1.– Con le ordinanze di rimessione indicate in epigrafe (…), i Tribunali ordinari di Siena, Spoleto e Roma sollevano tutti questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (...), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020. (…) 1.2.– In tutte le ordinanze si prospetta la violazione dell’art. 25, secondo comma, della Costituzione (…) che, secondo i rimettenti, preclude l’applicazione retroattiva delle norme che modificano in senso peggiorativo la disciplina della prescrizione. 1.3.– Le ordinanze n. 117 e n. 132 del 2020 prospettano anche la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (…). 1.4.– L’ordinanza n. 132 del 2020, infine, censura le disposizioni impugnate anche in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) (…). (…) 6. Appare necessario richiamare brevemente il contesto normativo connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in tema di svolgimento dell’attività giudiziaria, nel cui ambito si collocano le disposizioni censurate. (…) È in questa disciplina emergenziale che si colloca la norma censurata (art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020), recante un’ipotesi speciale di sospensione del termine di prescrizione dei reati (...). 8.– Ciò premesso, le questioni sollevate in riferimento al principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., non sono fondate. 9.– (...)Deve ribadirsi a tal proposito (...) che la determinazione della durata del tempo, il cui decorso estingue il reato per prescrizione (art. 157, primo comma, cod. pen.), ricade nell’area di applicazione del principio di legalità posto dall’art. 25, secondo comma, Cost. (...). È la legge del tempus commissi delicti che (...) anche fissa il tempo oltre il quale la sanzione non potrà essere applicata per essere il reato estinto per [continua ..]

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Nota di Luca Leonardo Pastore

Con la sentenza in commento, dissipando i dubbi di costituzionalità inerenti alla causa sospensiva della prescrizione del reato introdotta dall’art. 83, c. 4 n. 18/2020 (conv. con mod. dalla L. n. 27/2020), la Consulta salva capra e cavoli. La pronuncia origina dalla q.l.c. sollevata in riferimento alla sospensione disposta (dal 9 marzo all’11 maggio 2020) a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Chiara la conseguenza: i termini necessari al perfezionamento dell’estinzione del reato sono andati incrementandosi corrispondentemente alla durata del congelamento de quo. Com’è intuibile, la questione è apparsa subito delicata, tanto da spingere molteplici Tribunali a titubare in ordine alla compatibilità costituzionale del predetto allungamento (pari a 64 giorni) alla luce del principio d’irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25 c. 2 Cost.). In apicibus, la Corte afferma il carattere inderogabile del principio di legalità, il quale si concreta in un «diritto fondamentale della persona accusata di aver commesso un reato, diritto che […] non è comprimibile non entrando in bilanciamento con altri diritti in ipotesi antagonisti; si tratta, infatti, di una garanzia della persona contro i possibili arbìtri del legislatore». Con il passo successivo, coerente alla sua piroclastica giurisprudenza, la Consulta conferma la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, quantunque le sue cause sospensive (art. 159 c.p.) siano generate da accadimenti processuali (lato sensu). Di conseguenza, lungi dal sottostare al noto criterio tempus regit actum, la disciplina della prescrizione del reato è soggetta all’aureo principio dell’irretroattività della legge penale sfavorevole: «espressivo dell’esigenza della “calcolabilità” delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale». Ora, al contrario delle inappuntabili premesse teoriche, sviluppo e conclusioni sembrano piuttosto incoerenti. Invero, come più sopra anticipato, il Giudice delle leggi salva la disciplina portata alla sua attenzione facendo leva sul c. 1 dell’art. 159: il decorso della prescrizione rimane fermo tutte le volte in cui la sospensione del procedimento penale sia imposta da una particolare disposizione di [continua ..]

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