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Il principio di legalità è salvo: la sospensione (emergenziale) della prescrizione è costituzionalmente legittima
Luca Leonardo Pastore
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Nota di Luca Leonardo Pastore
Con la sentenza in commento, dissipando i dubbi di costituzionalità inerenti alla causa sospensiva della prescrizione del reato introdotta dall’art. 83, c. 4 n. 18/2020 (conv. con mod. dalla L. n. 27/2020), la Consulta salva capra e cavoli. La pronuncia origina dalla q.l.c. sollevata in riferimento alla sospensione disposta (dal 9 marzo all’11 maggio 2020) a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Chiara la conseguenza: i termini necessari al perfezionamento dell’estinzione del reato sono andati incrementandosi corrispondentemente alla durata del congelamento de quo. Com’è intuibile, la questione è apparsa subito delicata, tanto da spingere molteplici Tribunali a titubare in ordine alla compatibilità costituzionale del predetto allungamento (pari a 64 giorni) alla luce del principio d’irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25 c. 2 Cost.). In apicibus, la Corte afferma il carattere inderogabile del principio di legalità, il quale si concreta in un «diritto fondamentale della persona accusata di aver commesso un reato, diritto che […] non è comprimibile non entrando in bilanciamento con altri diritti in ipotesi antagonisti; si tratta, infatti, di una garanzia della persona contro i possibili arbìtri del legislatore». Con il passo successivo, coerente alla sua piroclastica giurisprudenza, la Consulta conferma la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, quantunque le sue cause sospensive (art. 159 c.p.) siano generate da accadimenti processuali (lato sensu). Di conseguenza, lungi dal sottostare al noto criterio tempus regit actum, la disciplina della prescrizione del reato è soggetta all’aureo principio dell’irretroattività della legge penale sfavorevole: «espressivo dell’esigenza della “calcolabilità” delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale». Ora, al contrario delle inappuntabili premesse teoriche, sviluppo e conclusioni sembrano piuttosto incoerenti. Invero, come più sopra anticipato, il Giudice delle leggi salva la disciplina portata alla sua attenzione facendo leva sul c. 1 dell’art. 159: il decorso della prescrizione rimane fermo tutte le volte in cui la sospensione del procedimento penale sia imposta da una particolare disposizione di [continua ..]