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Attenuante del lucro di speciale tenuità: per le Sezioni Unite è applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti

Letizia Barbero

(Cass. Pen., SS.UU., 2 settembre 2020, n. 24990)

“1. La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite può essere riassunta nei seguenti termini: “se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all’art. 62 c.p., n. 4, sia applicabile ai reati in materia di stupefacenti, e, in caso affermativo, se sia compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5”. La questione prospettata nell’ordinanza della Quarta Sezione si compone di due nuclei problematici, collegati tra loro. Il primo aspetto del problema attiene alla applicabilità della circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., ai reati in materia di stupefacenti. Il secondo (…) profilo della questione riguarda la compatibilità dell’attenuante in esame con l’autonoma fattispecie “di lieve entità”, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Correttamente la Sezione rimettente ha registrato un contrasto interpretativo in ordine a tali profili. 3.1. Secondo l’orientamento più risalente, la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 c.p., n. 4, non sarebbe applicabile ai reati in materia di stupefacenti, né sarebbe compatibile con la fattispecie prevista dal quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Con riferimento al primo dei profili indicati, la Corte di cassazione (…) era pervenuta alla soluzione negativa sulla base di considerazioni, rimaste peraltro isolate, secondo le quali, nonostante il generico riferimento operato dall’art. 62, n. 4, cod. pen. ai “delitti determinati da motivi di lucro”, l’evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità deve sempre essere riferito a fatti di reato offensivi del patrimonio, nei quali non rientrano i reati in materia di sostanze stupefacenti, che sono invece «lesivi dei valori costituzionali attinenti alla salute pubblica, alla sicurezza ed all’ordine pubblico, alla salvaguardia del sociale». (…) Con riferimento al secondo profilo (…), plurime pronunce hanno poi (…) affermato l’incompatibilità della circostanza attenuante comune in esame con l’autonoma fattispecie di reato prevista al [continua ..]

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Nota di Letizia Barbero

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata chiamata a pronunciarsi sul duplice quesito se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all’art. 62 c.p. n. 4, sia applicabile ai reati in materia di stupefacenti e, in caso affermativo, se sia compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità prevista dall’art. 73 c. 5 D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti). In considerazione di un contrasto giurisprudenziale sul punto, la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Secondo un primo orientamento, dovrebbe essere esclusa l’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. ai reati in materia di stupefacenti in quanto il requisito dell’evento dannoso o pericolo di speciale tenuità deve essere sempre riferito ai soli reati contro il patrimonio. Secondo tale orientamento, i reati in materia di stupefacenti sono lesivi dei valori costituzionali attinenti alla salute pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché la salvaguardia del sociale (Cass.16 aprile 2019, n. 32513). Con riferimento alla seconda questione oggetto del contrasto, diverse pronunce hanno affermato l’incompatibilità tra la circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e la fattispecie autonoma di reato ex art. 73 c. 5 D.P.R. cit. in quanto alla ricorrenza dei requisiti della speciale tenuità del lucro e dell’evento dannoso o pericoloso si accompagnerebbe sempre la coincidenza dei presupposti che determinano la configurabilità della fattispecie “di lieve entità” del T.U. sopra citato comportando, dunque, una duplicazione indebita dei benefici sanzionatori. Secondo altro ed opposto orientamento, l’applicabilità dell’attenuante in esame trova fondamento nel tenore letterale dell’articolo 62, c.p., n. 4, a mente del quale l’attenuante è configurabile per qualsiasi tipologia di delitto purché commesso per motivi di lucro, indipendentemente dal bene tutelato dalla norma. Detto orientamento stabilisce, inoltre, la compatibilità dell’art. 73 c. 5 con l’art. 62 n. 4 c.p. in quanto il primo riguarda l’azione e l’oggetto materiale del reato, mentre il secondo attiene unicamente al lucro e all’evento dannoso o pericoloso. Successive pronunce hanno precisato che [continua ..]

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