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Speculazione sul prezzo delle mascherine: non è reato se incide solo sul mercato “di vicinato”
Noel Libera
(Cass. Pen., Sez. III, 22 dicembre 2020, n. 36929)
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Nota di Noel Libera
Se nella seicentesca realtà manzoniana, i beni di prima necessità altro non erano che i generi alimentari, oggi, nel pieno della pandemia da Sars-Cov-2, le priorità sono anche altre. Il doveroso uso della mascherina ne accresce la domanda al punto che quella tensione economica che Manzoni ricorda nel Cap. XII del celebre romanzo dei Promessi Sposi, oggi non interessa più solo i generi alimentari ma anche i dispositivi di protezione individuali. È con questo ritorno al passato, ora più che mai presente, che la Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza in analisi, delinea i tratti salienti del reato di cui all’art. 501-bis c.p. Orbene, il caso di specie ha interessato un imprenditore che, all’inizio dell’epidemia, aveva praticato un rincaro del 350% sul prezzo di mercato relativo a mascherine generiche, vendute attraverso una società per acquisti online, e al quale, pertanto, era stato provvisoriamente imputato il delitto de quo. Proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Vicenza aveva confermato il sequestro probatorio delle sole scritture contabili della società, la Corte ha in primis delineato il contesto storico nel quale si inserì il reato in oggetto, ricordando come la sua introduzione, ad opera del d.l. 704/1976, conv. con modif. con l. 787/1976, fosse volta ad evitare che le tensioni internazionali legate al mercato degli idrocarburi potessero estendersi sino ai nostri confini nazionali, favorendo, in tal modo, manovre speculative di largo consumo. In secundis la Corte ha definito la natura giuridica del delitto, trattandosi di un reato proprio; esso, infatti, sebbene possa esser compiuto da “chiunque”, presuppone che l’agente in realtà operi nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale e dunque assuma le vesti dell’esercente di una stabile e continua attività commerciale, giammai occasionale. Ciò posto, assume rilievo anche la precisa condotta da assumere, atteso che essa possa integrare un reato di pericolo concreto ovvero un reato di pura condotta. Ed invero, il delitto di cui all’art. 501-bis, co. 1, c.p. è un reato di pericolo concreto atteso che “la locuzione ‘atta a determinare’ evidenzia (…) la mera attitudine di una determinata condotta alla produzione di un effetto, ma non impone [continua ..]