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Nei procedimenti autorizzativi di stazioni radio base, instaurati ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, le valutazioni di carattere edilizio non possono essere effettuate in una fase autonoma, bensì solo nell´ambito del procedimento unico previsto dall'art. 44 dello stesso Codice

Argomento: comunicazioni elettroniche
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2024, n. 10468)

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

Entrando in medias resil Collegio ritiene – in assenza di espressa graduazione dei motivi - di poter prendere l’abbrivio dalle censure contenute nella sezione “B” del ricorso in appello (ff. 7-20), con le quali Omissis ha, in sintesi, dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto necessaria l’acquisizione del permesso di costruire per la stazione radio-base oggetto dell’istanza di autorizzazione e della s.c.i.a. presentate, evidenziando, altresì, come il riferimento alle dimensioni e all’altezza dell’infrastruttura e all’incidenza delle opere accessorie sul piano edilizio non fosse contenuto nel provvedimento impugnato e fosse, in ogni caso, contrario alle previsioni normative di riferimento. 8.1. Il motivo è fondato per la dirimente considerazione che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato in precedenza dall’art. 87 e ora dall’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, “costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2021, n. 3019). Infatti, il sistema del silenzio-assenso previsto da tale articolato normativo rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al D.P.R. n. 380/2001, e che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo, esprimendo la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2021, n. 666; Id., 1 marzo 2024, n. 2031). 8.2. Declinando tali principi al caso di specie deve ritenersi illegittima la nota comunale impugnata, che ha ritenuto necessaria l’acquisizione di apposito titolo abilitativo, in luogo di effettuare le verifiche di carattere edilizio nell’ambito del procedimento avviato da Omissis. Né assumono rilievo le dimensioni dell’impianto e delle [continua ..]

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