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Sui diritti del subappaltatore nell´ambito dei contratti pubblici

Argomento: Amministrazione pubblica
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 05 aprile 2023, n. 9353)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“ 9 – (…) Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 118, nel comma 3 (nella formulazione corrispondente alle modifiche apportate al testo originario dal D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, art. 2, e anteriore alle successive modifiche apportate dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 13, comma 10, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9) applicabile ratione temporis, in tema di subappalto disponeva: “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento”. 10 - E’ fuor di questione nella fattispecie l’obbligo di pagamento diretto, pacificamente non assunto dal Comune di (…). Quella che viene invocata è l’obbligazione alternativa che incombe agli affidatari di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e il correlativo obbligo incombente sulla stazione appaltante nel caso in cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, di sospendere il successivo pagamento a favore degli affidatari. Si tratta evidentemente di una obbligazione ex lege che grava sulla stazione appaltante che ha la specifica funzione di preservare di diritti di credito del subappaltatore verso l’appaltatore, consentendo la liberazione dei pagamenti a suo favore da [continua ..]

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