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In virtù della natura di opera di urbanizzazione primaria degli impianti di telecomunicazioni, la potestà regolamentare del Comune non può spingersi fino a vietarne l'installazione in aree diverse da quelle individuate dallo stesso Ente nel proprio regolamento.

Argomento: telecomunicazioni
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2024, n. 5104)

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

“1. Oggetto controverso è il diniego – confermato in prime cure – adottato dal Comune odierno appellato avverso l’istanza di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. 259/03 per la installazione della SRB in oggetto, la quale dista 300 metri dal sito individuato nel piano per il 2020 e 600 metri rispetto al Piano per il 2019. 1.1 Con il provvedimento impugnato il Comune ha rigettato l’istanza per due ordini di motivi: in primo luogo, perché l’installazione della stazione nel sito prescelto da Iliad contrasta con i criteri localizzativi, preliminarmente individuati dalla stessa società richiedente; in secondo luogo, perché, nelle immediate vicinanze del sito prescelto, si segnala la presenza di una serie di strutture pubbliche e private da considerare alla stregua di “siti sensibili” per la presenza di minori. Nello specifico, risultano presenti nella zona immediatamente vicina all’area individuata dalla società istante, le seguenti strutture: - Asili Nido Comunale; - Scuola Materna […]; - Area pubblica attrezzata ludico-ricettiva - percorso Fitness in corso di realizzazione; - Centro sportivo privato in corso di ultimazione dove sono previsti due campi di cui uno di calcetto e uno di paddle; - Una pista ciclo pedonale. […] 2.2 Va anzitutto osservato che l'assimilazione, per effetto della previgente disciplina prevista dall’art. 86 d.lgs. n. 259/2003, delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria implica che le stesse siano in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (in ossequio al principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti); inoltre, i criteri per la localizzazione non possono essere adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche, che l'art. 4 L. n. 36 del 2001 riserva allo Stato (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8141 e sez. VI, 3 agosto 2018, n. 4794). 2.3 La giurisprudenza formatasi nella materia degli ambiti di legittima operatività dei regolamenti comunali ha chiarito che il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà [continua ..]

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