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L´obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel procedimento monitorio in materia di telecomunicazioni
Cristina Fucilitti
Cass. civ., Sez. un., 28 aprile 2020, n. 8240
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Nota di Cristina Fucilitti
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 8240/2020, oggetto del presente breve commento, si occupa della questione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione nella materia delle telecomunicazioni con riferimento al procedimento monitorio previsto nell’art. 633 c.p.c. Nel caso di specie la Corte di Appello di Roma aveva rigettato l’impugnazione proposta dall’operatore telefonico T., confermando così la sentenza del Tribunale di Roma che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in precedenza. Infatti il Tribunale di Roma aveva dichiarato improcedibile, per non aver preliminarmente espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione prima del deposito del ricorso del decreto ingiuntivo, la domanda di pagamento promossa dall’operatore telefonico T. contro la società n. S.p.A (già K. S.p.A.) allo scopo di ottenere il corrispettivo per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile. Nello specifico, nel settore delle telecomunicazioni, la L. n. 249/1997 ed il successivo regolamento Agcom n. 182/02/CONS prevedono che non possa essere proposto il ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione. Invece nello stesso settore delle comunicazioni, la situazione da un punto di vista normativo era meno chiara in relazione al procedimento monitorio. A tal proposito va sottolineato come non sussista una espressa disciplina che preveda in modo chiaro ed univoco l’obbligatorietà di tale tentativo antecedentemente l’instaurazione del procedimento ingiuntivo. A tutto ciò bisogna aggiungere che la Corte Costituzionale ha sottolineato, più volte in alcune sue pronunce, l’incompatibilità sotto il profilo strutturale del tentativo di conciliazione con il procedimento monitorio. In particolar modo la Corte Costituzionale «[…] ha individuato nella mancanza di contraddittorio tra le parti l’elemento di incompatibilità strutturale tra il procedimento di conciliazione (che tale contraddittorio presuppone) ed il provvedimento monitorio (che non prevede contraddittorio nella fase sommaria) […]». Sulla base di quanto affermato dalla Consulta, la Corte di Cassazione ha, pertanto, affermato, il seguente principio di diritto per cui «[…] non è necessario procedere al tentativo di conciliazione obbligatorio, prima di richiedere il [continua ..]