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In ambito penal-tributario, l'integrale o parziale pagamento del debito tributario con l'Erario, anche attraverso piani rateali, può essere tenuto in considerazione per l´applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche in caso di importo evaso non irrisorio

Argomento: Reati tributari
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 31 gennaio 2025, n. 4145)

Stralcio a cura di Francesco Martin

“Con sentenza la Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata. con riguardo al delitto di cui all'art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: (…) - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe negato questa causa di esclusione della punibilità con argomento viziato, richiamando "l'importo non irrisorio della somma evasa" e, dunque, senza tenere in alcuna considerazione la condotta susseguente al reato, quale l'integrale pagamento del debito erariale. La sentenza, pertanto, non avrebbe valutato la significativa modifica apportata alla norma dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nei termini appena richiamati, come invece dovuto anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte. (…) tra le condotte susseguenti al reato, che per effetto della novella dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, ma che tuttavia possono essere valorizzate nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma 1. cod. pen., vi è anche l'integrale o anche parziale adempimento del debito tributario con l'Erario, anche attraverso un piano rateale concordato con il Fisco o l'adesione a provvedimenti relativi alla c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali" (Sez. 4, n. 14073 del 5/3/2024, Campana). A rafforzare ulteriormente il rilievo che anche il legislatore oggi assegna al pagamento di quanto dovuto, sempre nell'ottica dell'art. 131-bis cod. pen., occorre infine richiamare l'art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87. Nella norma, infatti, è stato inserito il comma 3-ter, in forza del quale "ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con [continua ..]

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