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Ai fini dell´applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto come novellata dalla Riforma Cartabia, assume rilevanza anche la condotta post-delictum inserendosi nel complessivo giudizio sulla misura dell´offesa

Argomento: Della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 02 maggio 2023, n. 18029)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

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“[…] 2. Il Tribunale ha negato il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. facendo leva su un duplice ordine di argomenti: da un lato, […], il Tribunale ha individuato, quale elemento ostativo, il mancato pagamento dell’oblazione, […]; dall’altro, […] ha appurato che, […], il fatto di reato aveva effettivamente leso o messo in pericolo l’incolumità dei lavoratori.   Si tratta di una motivazione manifestamente illogica. […] Vi è da aggiungere che, […], l’art. 131-bis cod. pen. è stato novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, […]. Le novità introdotte nell’art. 131-bis cod. pen. si colgono in una triplice direzione, ossia 1) la generale estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione […]; 2) la rilevanza, a, ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa, anche alla condotta susseguente al reato; 3) l’esclusione del carattere di particolare tenuità dell’offesa in relazione ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, […] e ad ulteriori reati ritenuti di particolare gravità. Orbene, non vi è dubbio che, in applicazione dell’art. 2, comma 3, cod. pen., la nuova formulazione dell’art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui amplia la portata della causa di non punibilità […], sia applicabile retroattivamente, e quindi anche ai reati commessi prima del 30 dicembre 2022. In particolare, nella vicenda in esame, assume particolare rilevanza la considerazione, ai fini della valutazione della gravità dell’offesa, anche della condotta susseguente al reato, elemento che la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla previgente formulazione della norma, escludeva dal novero degli elementi da apprezzare proprio perché non espressamente previsto, e dovendosi perciò valutare la misura dell’offesa nel momento di consumazione del reato […]. Per effetto dell’indicata modifica, invece, la condotta [continua ..]

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