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La condotta susseguente al reato rilevante nel giudizio di tenuità dell´offesa ex art. 131 bis c.p. può consistere anche in comportamenti tenuti da terzi estranei al reato se sono stati agevolati dalla condotta del colpevole

Argomento: Della non punibilitą per particolare tenuitą del fatto
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 2 gennaio 2024, n. 1)

Stralcio a cura di Fabio Coppola 

“(…) L’imputata è stata ritenuta responsabile del reato a lei ascritto per avere abbandonato un cucciolo di cane domestico, razza meticcio, di piccola taglia e coloro fulvo, sulla pubblica via (…). Il Tribunale ha escluso la particolare tenuità del fatto osservando che <<ciò che avviene dopo la consumazione del reato, ovvero l’adozione del cucciolo da parte di altro soggetto, è del tutto estraneo alla sfera d’azione dell’imputata, con la conseguenza che tale evenienza non può essere valorizzata al fine di escludere la punibilità dell’imputata (…)>>. (…) L’art. 131-bis, primo comma, cod. pen. è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs n. 150 del 2022, che, per quanto rileva, ha aggiunto, quale ulteriore elemento di valutazione della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità della condotta, la condotta susseguente al reato.  La giurisprudenza della Corte di cassazione ha interpretetato la novella nel senso che: a) la condotta successiva al reato non può, di per sè sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata (…). Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando esclusivamente i fatti successivi alla consumazione del reato senza effettuare una valutazione globale e complessiva del fatto e senza verificare se il ritrovamento e l’adozione del cucciolo fosse in qualche modo correlabile alla condotta di abbandono, incidendo sulla tenuità dell’offesa. In altre parole, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se i comportamenti tenuti da terzi dopo la consumazione del reato, comportamenti che hanno certamente attenuato l’offesa, non fossero stati agevolati dalle modalità stesse di esecuzione della condotta incriminata (…). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., per nuovo giudizio, sul punto (…)”

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