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Dall'inedificabilità del terreno oggetto di contratto preliminare di compravendita consegue la risoluzione ex tunc del rapporto in applicazione dell'istituto della presupposizione

Argomento: Della risoluzione del contratto
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 15 maggio 2024, n. 13435)

Stralcio a cura di Giorgio Potenza

“Con riguardo a preliminare di compravendita di terreno, la circostanza che il terreno medesimo, contrariamente alle aspettative del promissario acquirente, risulti inedificabile, può abilitare quest'ultimo a chiedere la risoluzione ex tunc del rapporto, in applicazione dell'istituto della cosiddetta presupposizione, solo se si tratti di inedificabilità sopravvenuta alla conclusione del contratto e se inoltre l'edificabilità del fondo sia stata tenuta presente da entrambi i contraenti quale presupposto oggettivo per la formazione del consenso (alla stregua di una globale ricostruzione della loro volontà e senza che si richieda un espresso riferimento a detto presupposto nelle clausole negoziali) (Sez. 2, Sentenza n. 13578 del 17/12/1991, Rv. 475078-01). Il principio di diritto sopra citato è in continuità con il seguente: "La presupposizione (o condizione non svolta) è configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurge a presupposto della volontà negoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti, non sia fatto espresso riferimento (nella specie, trattavasi di vendita immobiliare stipulata sul presupposto comune di entrambi i contraenti della edificabilità del terreno compravenduto e destinato invece dal programma di fabbricazione comunale in parte a zona agricola ed in parte a zona di rispetto stradale e di servizi pubblici) Sez. 2, Sentenza n. 8200 del 11/08/1990 (conf 4487/87, mass n 453196; (conf 20/86, mass n 443656; (conf 1064/85, mass n 439200; (conf 1738/76, mass n 380506). Tra l'altro, come sostenuto dal ricorrente gli strumenti urbanistici "in itinere" incidono immediatamente sulla edificabilità dei terreni a causa della possibilità di applicazione delle misure di salvaguardia che impongono la sospensione di ogni determinazione sulle domande dirette ad ottenere l'edificabilità in potenziale contrasto appunto con gli strumenti urbanistici in corso di approvazione. Di conseguenza essi possono determinare, in applicazione dell'istituto della cosiddetta presupposizione, la risoluzione del contratto di compravendita di un terreno stipulato dalle parti nel comune presupposto della sua edificabilità, nel caso in cui sia, poi, accertato [continua ..]

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