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L'irreperibilità del testamento, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi ha interesse alla sua conservazione l'onere di provare che esso fu distrutto o cancellato da persona diversa dal testatore oppure che costui non ebbe intenzione di revocarlo

Argomento: Delle successioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II., 18 febbraio, n. 4137) Stralcio a cura di Francesco Taurisano

“(...) L'art. 684 cod. Civ., (...) stabilisce che il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo. Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (vedi in tal senso Cass. n. 22191/2020; Cass. n. 17237/2011; Cass. n. 12098/1995; Cass. n.3286/1975), (...) il mancato reperimento del testamento olografo giustifica la presunzione che il testatore l'abbia distrutto, essendosi affermato che “Il fatto che una scheda testamentaria, di cui si affermi o si provi, l'esistenza in un periodo precedente alla morte del de cuius, sia divenuta irreperibile pone in essere una presunzione di revoca, nel senso che possa essere stato lo stesso testatore a distruggerla a fini di revoca. (...)” E' opportuno partire dai principi esposti dalla menzionata sentenza n. 22191/2020 di questa Corte, che sono i seguenti: A) L'irreperibilità del testamento, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo"; B) La prova contraria può essere data, anche per presunzioni, non solo attraverso la prova dell'esistenza del testamento al momento della morte (ciò che darebbe la certezza che il testamento non è stato revocato dal testatore), ma anche provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontà del testatore stesso; C) E' ammessa anche la prova che la distruzione dell'olografo da parte del testatore non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute; D) In presenza di una copia informale dell'olografo, il mancato disconoscimento della conformità all'originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca; E) Ferma la prioritaria esigenza che sia stata data la prova contraria alla presunzione di revoca, sono applicabili al testamento le norme dell'art. 2724 c.c., n. 3 e art. 2725 c.c., sui contratti. E' quindi ammessa ogni [continua ..]

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