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In tema di testamento olografo, non rileva l'errore formale nell´indicazione della data
Giuseppe Piccardo
La vicenda oggetto della sentenza in commento trae origine dall’impugnazione di un testamento olografo, innanzi al Tribunale di Bari, da parte di alcuni degli eredi nominati. Il Tribunale dichiarava, con sentenza non definitiva, la validità del testamento contestato, rigettava la domande proposte dal convenuto, volte a fare accertare l’invalidità della scheda testamentaria, per difetto di forma in relazione alla data del testamento e per incapacità naturale del testatore: contestualmente, con sentenza non definiva, il giudice di prime cure individuava i coeredi, le quote e i beni rientranti nella massa ereditaria mentre, con sentenza definitiva, operava la divisione in conformità a quanto statuito con la sentenza non definitiva, suddetta.
Avverso le sentenze del Tribunale (definitiva e non definitiva), veniva proposto appello, rigettato dal Giudice di secondo grado, in quanto “l’appellante, con riferimento alla data del testamento (27.0994), si era limitato a reiterare l’eccezione di invalidità del testamento per errata indicazione della data, senza null’altro aggiungere a sostegno di tale asserita erroneità e della valutazione in merito operata dal tribunale”. Inoltre, respingeva il motivo d’appello riguardante il riconoscimento, operato dal primo giudice, della capacità del testatore, nonché l’ulteriore censura mossa dall’appellante, il quale pretendeva che fosse esclusa dal compendio oggetto di divisione una tettoia, sostenendo trattarsi di bene di sua proprietà esclusiva. A seguito del rigetto del ricorso in sede di gravame, la parte soccombente in secondo grado proponeva ricorso per Cassazione, sulla scorta di due motivi. Con il primo motivo - rubricato “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tre le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Invalidità del testamento per omessa indicazione della data ai sensi dell’articolo 602 c.c.,”, evidenziava che il testamento recava quale data una serie numerica “27.0994” e, quindi, una data non certa. Il Tribunale aveva ritenuto che la sequenza “0994” indicasse il mese e l’anno di redazione del testamento, opinando che la mancata apposizione del punto fra tali cifre dovesse considerarsi una dimenticanza. Secondo il ricorrente, invece, le considerazioni del giudice di primo grado, integravano una mera deduzione, come tale non oggettiva, senza alcuna specifica valutazione sul punto.
Con il secondo motivo, l’appellante deduceva che la Corte d’appello avrebbe confermato la decisione del Tribunale in relazione alla tettoia di un immobile caduto in successione, in assenza di un effettivo accertamento sulla regolarità edilizia del manufatto. Il ricorrente rilevava, altresì, che il consulente tecnico aveva segnalato che la tettoia in oggetto era priva di identificazione catastale e che risultava depositata. presso gli uffici comunali, un’autorizzazione in sanatoria, ma che la documentazione correlata a tale autorizzazione non era stata in alcun modo valutata dal Giudice, benché fosse possibile farlo d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
La Suprema Corte decideva il ricorso nel senso di ritenere che “l’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto”.
I Giudici proseguivano con il precisare che l’apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza di un mero errore materiale del testatore al riguardo e circa l’esclusione dell’intenzione del testatore d’indicare, invece, intenzionalmente, una data impossibile - che renderebbe annullabile il testamento, perché equivalente a data inesistente- deve essere considerata una valutazione di merito, non censurabile in sede di giudizio di legittimità, da effettuare caso per caso, mediante accurata analisi dell’intera scheda testamentaria, in tutti i suoi elementi intrinsechi.
La Cassazione, nella sentenza in commento richiama, quale precedente, la decisione del medesimo organo giurisdizionale del 5 giugno 1964, numero 1374 (reperibile per esteso in Giustizia Civile, 1964, I, 1750), la quale si era espressa nel senso di ritenere che nel caso di testamento contenente un data impossibile, per errore del testatore, da accertare in concreto dal Giudice, mediante indagine sulla volontà del testatore, il giudice stesso può correggere la data, se quella esatta possa essere desunta dalla scheda testamentaria, in modo che sia rispettato il requisito dell’autografia dell’atto. Tuttavia, qualora ciò non fosse possibile, la data dovrà essere considerata inesistente, con conseguente annullabilità del testamento, ai sensi dell’articolo 606 c.c., in quanto elemento essenziale per accertare la capacità del testatore e l’efficacia tra più schede testamentarie. Il principio posto dalla sentenza in commento si pone in continuità, non solo con la decisione sopra citata, ma anche con una più recente pronuncia di legittimità, precisamente la sentenza numero 10613 del 23 maggio 2016, secondo la quale l’inesatta indicazione della data, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), pur se essa, senza essere così voluta dal “de cuius”, sia impossibile (nel caso di specie il “12-112-1990” ), può essere rettificata dal giudice, ricorrendo ad altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, sì da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto. Autografia che costituisce elemento essenziale del testamento, in quanto atto personalissimo e non può essere ricostruita mediante atti esterni alla scheda testamentaria.
In dottrina, invece, si distingue tra l’ipotesi dell’assenza di data e di data non veritiera nel testamento, dalla data impossibile, cioè inesistente o irreale, per un errore materiale, come nel caso di specie. Secondo alcuni autori, in caso di impossibilità di sua correzione, la data impossibile, al di fuori dei casi in cui è ammessa la prova della falsità, è comunque formalmente valida, a meno che non venga accertata una volontà non seria del testatore, mentre secondo altra tesi essa deve essere considerata mancante.
Ad avviso dello scrivente, è preferibile accedere alla prima tesi esposta, in quanto maggiormente conforme al dettato dell’articolo 602, comma 3 c.c., che sembra voler separare, in modo netto, il trattamento giuridico dei casi in cui è ammessa la prova della non veridicità della data del testamento, da tutti gli altri, in cui, invece, essa sarebbe validamente apposta, compreso nel caso di data impossibile.
Circa l’onere della prova della non veridicità della data per volontà del testatore, essa può essere data con ogni mezzo, non incontrando limiti.
Per completezza, ed in via meramente incidentale, a conclusione del presente commento, si sintetizza, di seguito, il principio di diritto che la Suprema Corte ha espresso, nella sentenza, in relazione al secondo motivo di ricorso proposto, relativo alla questione, sopra accennata, delle nullità urbanistiche connesse al fabbricato caduto in successione.
Al riguardo, la Corte di Cassazione in continuità con quanto espresso dalle Sezioni Unite, con la sentenza numero 8230 del 22 marzo 2019, precisa, in particolare, che la nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e dalla legge n. 47 del 1985,artt.17E 40, deve essere ricondotta nell’alveo del comma 3 dell’art. 1418,c.c., di cui costituisce una specificazione, e deve qualificarsi, quindi,come nullità “testuale”,con tale espressione dovendo intendersi un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile; titolo che deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell’unità immobiliare. Di conseguenza, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto deve essere considerato valido, indipendentemente dalla conformità o della difformità della costruzione realizzata, al titolo menzionato.
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. VI, 29 novembre 2021, n. 37228)
stralcio a cura di Gianmarco Meo
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