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Il traffico di influenze illecite e il “vecchio” millantato credito alla luce della c.d. L. Spazzacorrotti

Monica Ricceri

(Cass. Pen., Sez. VI, 14 aprile 2020, n. 12095)

“(…) 3. Deve al riguardo in generale osservarsi che il reato di traffico di influenze è destinato ad assicurare copertura anticipata a tutte le forme di programmata interferenza con l’agire della P.A., idonea ad alterarne il buon andamento. In tale prospettiva la legge 3 del 2019, in luogo dell’equivoco riferimento alla millanteria, contenuto nell’originaria fattispecie di cui all’art. 346 cod. pen., contrapposta allo sfruttamento di relazioni esistenti, ha incluso nell’unica fattispecie di cui al riformulato art. 346-bis, cod. pen., sia la relazione asserita sia quella esistente, nel contempo dando alternativamente rilievo tanto alla vanteria, quale allegazione autoreferenziale di una specifica capacità di influenza, quanto allo sfruttamento di quella capacità, in funzione della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, quale prezzo della mediazione illecita verso un soggetto qualificato o quale remunerazione dell’esercizio da parte di questo delle sue funzioni o dei suoi poteri. Ciò significa che la fattispecie non riposa necessariamente sulla millanteria o sulla vanteria, ma può essere integrata dalla correlazione eziologica tra promessa o dazione da un lato e sfruttamento della capacità di influenza dall’altro, in quanto quest’ultima costituisca un dato che non necessiti di specifica illustrazione ma possa dirsi il presupposto anche implicito dell’intercorsa pattuizione o comunque della dazione. Va poi rimarcato che l’ipotesi del traffico di influenze è caratterizzata da una clausola di sussidiarietà espressa, in forza della quale la stessa sfuma ed è assorbita, ove sia invece configurabile un vero e proprio patto corruttivo, riconducibile alle fattispecie di cui agli artt. 318, 319, 319-ter o ai reati di cui all’art. 322-bis. Conseguentemente deve escludersi la configurabilità del delitto di cui all’art. 346-bis cod. pen. allorché la promessa o la dazione siano volte a remunerare il pubblico ufficiale e questo sia direttamente attratto nel patto, divenendone partecipe, quale beneficiario diretto o indiretto del denaro o dell’utilità. (…) Devono peraltro formularsi ancora due precisazioni di carattere generale. 5.1. In primo luogo si rileva che il reato di cui all’art. 346-bis è aggravato se chi indebitamente fa dare denaro o [continua ..]

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Nota di Monica Ricceri

Con la pronuncia in epigrafe la Corte di Cassazione si è pronunciata su una delle questioni sorte a seguito della riforma attuata con la l. 3/2020, (c.d. Spazzacorrotti), che ha abrogato il reato di millantato credito di cui all’art. 346 c.p., contestualmente assorbito nella nuova formulazione del successivo art. 346 bis c.p. In particolare viene meglio chiarito il perimetro applicativo della fattispecie di traffico di influenze illecite, riconoscendone un ampliamento, successivo alla novella. L’intervento giurisprudenziale ha tratto origine da un ricorso della Procura avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Potenza con la quale era stato parzialmente annullato il provvedimento che applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, con riferimento al capo di imputazione attinente all’art. 346 bis c.p., ravvisandosi, piuttosto, il fumus del delitto di corruzione. La motivazione del Tribunale si fondava sull’insussistenza di una vanteria in capo al­l’agente, collaboratore di fiducia di un importante uomo politico, e sul fatto che il soggetto passivo fosse autonomamente in grado di mantenere contatti diretti con personaggi influenti, elementi che escludevano la sussunzione della fattispecie concreta nell’alveo dell’art. 346 bis c.p. La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata, ritenendo indebito il riferimento alla vanteria come elemento necessario ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 346 bis c.p. In particolare, nella pronuncia viene illustrato il quadro composito in cui si articola la fattispecie del traffico di influenze illecite, in virtù della nuova formulazione della norma e dell’assorbimento del millantato credito. Ne è derivata, infatti, una disciplina che include sia la relazione asserita che quella esistente e nella quale si dà rilievo, alternativamente, tanto alla vanteria, intesa come «allegazione autoreferenziale di una specifica capacità di influenza», quanto allo sfruttamento della relazione allo scopo della mediazione con il soggetto qualificato o della sua remunerazione. In tale contesto, la Corte afferma che la fattispecie di cui all’art. 346 bis c.p. «non riposa necessariamente sulla millanteria o sulla vanteria, ma può essere integrata dalla correlazione eziologica tra promessa o dazione da un lato e [continua ..]

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