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Il traffico di influenze illecite e il “vecchio” millantato credito alla luce della c.d. L. Spazzacorrotti
Monica Ricceri
(Cass. Pen., Sez. VI, 14 aprile 2020, n. 12095)
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Nota di Monica Ricceri
Con la pronuncia in epigrafe la Corte di Cassazione si è pronunciata su una delle questioni sorte a seguito della riforma attuata con la l. 3/2020, (c.d. Spazzacorrotti), che ha abrogato il reato di millantato credito di cui all’art. 346 c.p., contestualmente assorbito nella nuova formulazione del successivo art. 346 bis c.p. In particolare viene meglio chiarito il perimetro applicativo della fattispecie di traffico di influenze illecite, riconoscendone un ampliamento, successivo alla novella. L’intervento giurisprudenziale ha tratto origine da un ricorso della Procura avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Potenza con la quale era stato parzialmente annullato il provvedimento che applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, con riferimento al capo di imputazione attinente all’art. 346 bis c.p., ravvisandosi, piuttosto, il fumus del delitto di corruzione. La motivazione del Tribunale si fondava sull’insussistenza di una vanteria in capo all’agente, collaboratore di fiducia di un importante uomo politico, e sul fatto che il soggetto passivo fosse autonomamente in grado di mantenere contatti diretti con personaggi influenti, elementi che escludevano la sussunzione della fattispecie concreta nell’alveo dell’art. 346 bis c.p. La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata, ritenendo indebito il riferimento alla vanteria come elemento necessario ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 346 bis c.p. In particolare, nella pronuncia viene illustrato il quadro composito in cui si articola la fattispecie del traffico di influenze illecite, in virtù della nuova formulazione della norma e dell’assorbimento del millantato credito. Ne è derivata, infatti, una disciplina che include sia la relazione asserita che quella esistente e nella quale si dà rilievo, alternativamente, tanto alla vanteria, intesa come «allegazione autoreferenziale di una specifica capacità di influenza», quanto allo sfruttamento della relazione allo scopo della mediazione con il soggetto qualificato o della sua remunerazione. In tale contesto, la Corte afferma che la fattispecie di cui all’art. 346 bis c.p. «non riposa necessariamente sulla millanteria o sulla vanteria, ma può essere integrata dalla correlazione eziologica tra promessa o dazione da un lato e [continua ..]