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Il trattamento dei dati personali dei dipendenti deve rispettare i principi generali del GDPR

Argomento: Del trattamento dei dati personali
Sezione: CGUE

(CGUE, 19 dicembre 2024, C-65/23)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(…) 34. –  Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 88, paragrafi 1 e 2, del RGPD debba essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale avente ad oggetto il trattamento di dati personali ai fini dei rapporti di lavoro e adottata in forza dell’articolo 88, paragrafo 1, di tale regolamento deve avere l’effetto di costringere i suoi destinatari a rispettare non solo i requisiti derivanti dall’articolo 88, paragrafo 2, di detto regolamento, ma anche quelli derivanti dall’articolo 5, dall’articolo 6, paragrafo 1, nonché dall’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di quest’ultimo. 35. - A tal riguardo, occorre ricordare che il RGPD mira a garantire un’armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alla protezione dei dati personali che è, in linea di principio, completa. Tuttavia, talune disposizioni di detto regolamento offrono la possibilità agli Stati membri di prevedere norme nazionali supplementari, più rigorose ovvero a carattere derogatorio, che lasciano a questi ultimi un margine di discrezionalità circa il modo in cui tali disposizioni possono essere attuate («clausole di apertura») (v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2023, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer, C‑34/21, EU:C:2023:270, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 36. - L’articolo 88 del RGPD, relativo al trattamento di dati personali nell’ambito dei rapporti di lavoro, stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, «norme più specifiche» per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti interessati da un siffatto trattamento. Il considerando 155 di tale regolamento indica, in particolare, che la nozione di «contratto collettivo», ai sensi di tale articolo 88, include gli «accordi aziendali», come quello di cui trattasi nel procedimento principale. Inoltre, gli articoli 5, 6 e 9 di detto regolamento enunciano, rispettivamente, i principi relativi al trattamento dei dati personali, le condizioni di liceità di tale trattamento e norme relative al trattamento di categorie particolari di tali dati. 37. - Secondo una giurisprudenza costante, i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che, al pari degli articoli 24 e 88 del RGPD, [continua ..]

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