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Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica per cui è illegittimo il pignoramento immobiliare trascritto nei confronti del trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest'ultimo

Argomento: Dell'esecuzione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 23 dicembre 2024, n. 34075)

Stralcio a cura di Giovanni Pagano

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“6. Si deve innanzitutto premettere che il trust (rectius, "i trusts"), istituto inizialmente allogeno, è definitivamente entrato nell'ordinamento italiano, non solo per effetto del riconoscimento contenuto nella "Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento", adottata a L'Aja il 1 luglio 1985 e ratificata con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, ma anche (e soprattutto) per la cospicua elaborazione giurisprudenziale che da alcuni decenni (i primi precedenti di merito risalgono al 2000 e il loro numero è cresciuto esponenzialmente) si è interessata della compatibilità col sistema giuridico interno del menzionato istituto di common law, (…). Se un importante precedente di merito risalente al 2003 già aveva confutato le tesi dottrinali, recepite in alcuni rari provvedimenti giurisprudenziali, contrarie all'ammissibilità dei cosiddetti trust "interni" (e, cioè, di quei trust il cui "centro di gravità" - individuato con riferimento al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente, all'ubicazione dei beni in trust, alla residenza o domicilio del trustee, allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato - è in Italia, mentre appartiene ad un diverso ordinamento la disciplina scelta dal settlor), la definitiva affermazione dell'ammissibilità dell'istituto deriva dalla giurisprudenza di legittimità che, sin dalla pronuncia di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014, ha agevolmente superato il problema, logicamente pregiudiziale e rilevabile ex officio, della riconoscibilità del trust interno e ha attribuito espressamente la patente di validità (e di utilità) al trust "endoconcorsuale", senza sollevare alcuna questione relativa all'eventuale assenza di elementi di estraneità. Anche altri precedenti di legittimità hanno reputato ammissibile la figura del trust interno, ferme restando l'esigenza "di una valutazione complessiva indirizzata a vagliare la causa concreta del programma negoziale del trust e della meritevolezza degli interessi ad esso correlati, in ossequio ai principi generali che governano lo svolgimento del giudizio di liceità riservato ad ogni fattispecie negoziale" (…), e l'applicazione dei rimedi ordinamentali per colpire abusi o atti in frode (…). 7.Il fatto che il trust interno sia, quantomeno astrattamente, ammissibile e riconoscibile [continua ..]

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