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È inammissibile una valutazione tecnica effettuata (ma anche solo formalizzata) in un momento successivo all'apertura delle offerte economiche, tanto più in presenza di una disciplina di gara carente che, omettendo la specificazione dei criteri, non consente una verifica a posteriori circa la ragionevolezza dell´iter valutativo

Argomento: Appalti pubblici
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2024, n. 10507) Stralcio a cura di Rossella Bartiromo

“L’art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2010 (la cui violazione era dedotta espressamente in primo grado) dispone che «nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatoli disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi». In coerenza con il principio enunciato dalla norma da ultimo richiamata, non può negarsi che la regola che vuole l’apertura e valutazione delle offerte economiche in un momento successivo alla formalizzazione della valutazione delle offerte tecniche (in questo caso le offerte gastronomiche) sia espressione dei principi di imparzialità cui la procedura doveva necessariamente ispirarsi. Tale sequenza, propria delle procedure di affidamento degli appalti, si fonda infatti sull’evidenza, riscontrabile anche nel caso di specie, che i giudizi tecnici, per loro natura espressione di ampia discrezionalità, potrebbero essere influenzati dalla conoscenza degli importi offerti dai concorrenti. Ciò comporta l’inammissibilità di una valutazione tecnica effettuata (ma anche solo formalizzata) in un momento successivo all’apertura delle offerte economiche, tanto più in presenza di una disciplina di gara carente che, omettendo la specificazione dei criteri, non consente una verifica a posteriori circa la ragionevolezza dell’iter valutativo. Ininfluente è invece la conoscenza degli esiti delle valutazioni tecniche al momento della valutazione dell’offerta economica posto che quest’ultimo giudizio, una volta formalizzata l’offerta, si fonda su un calcolo aritmetico oggettivo”.

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