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Al negotium mixtum cum donatione non si applica il divieto di cui all'art. 771 c.c.
Argomento: Della donazione
Sezione: Sezione Semplice
“[…] al negotium mixtum cum donatione non si applica previsione dell'art. 771 cod. civ. Deve farsi applicazione del principio secondo il quale l'art. 809 cod. civ., nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione - quali il negotium mixtum cum donatione - va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate; il principio è stato posto da Cass. Sez. 2 16-6-2014 n. 13684 Rv. 631239-01 e Cass. Sez. 2 12-11-1992 n. 12181 Rv. 479489-01 con riferimento all'inapplicabilità dell'art. 778 cod. civ. sui limiti del mandato a donare in negotium mixtum cum donatione ed è ugualmente valido nella fattispecie, in quanto l'art. 771 cod. civ. sulla nullità della donazione di beni futuri non è richiamato dall'art. 809 cod. civ.”.
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. II, 23 aprile 2024, n. 10979)
Stralcio a cura di Giorgio Potenza
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