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Se la violenza, fisica o morale, è strumentale alla privazione della libertà di movimento della persona offesa, il delitto di violenza privata è assorbito in quello di sequestro di persona
Sezione: Sezione Semplice
“(…) La questione giuridica che si pone all'attenzione del collegio è se, alla luce della vicenda fattuale per come accertata nei gradi di merito, il delitto di violenza privata possa concorrere con quello di sequestro di persona ovvero essere assorbito da quest'ultimo, nell'ambito di quella progressione criminosa che, non di rado, comporta che la vittima venga conculcata ad un'azione funzionale alla realizzazione del reato più grave di sequestro di persona, che limita la libertà di movimento.
A riguardo (…) è stato più volte affermato che il delitto di violenza privata (…) ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento. Con la conseguenza che, per il principio di specialità di cui all art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento (…).
Nella fattispecie in esame, dalla ricostruzione dei fatti compiuta dalle decisioni di merito, è emerso che gli imputati avevano "accerchiato" il OMISSIS per indurlo a salire su una vettura, al fine di chiarire una questione (ossia un furto che egli avrebbe posto in essere in danno di uno di loro, cui era legato da rapporti di risalente conoscenza), anche con persone (tra cui il suocero), che si trovavano in un altro luogo dove volevano condurlo. Di qui, una volta salito a bordo, il OMISSIS era stato trattenuto sul veicolo contro la sua volontà e per questo era stata formulata nei confronti dei ricorrenti anche l'imputazione per il delitto di sequestro di persona, per il quale gli stessi erano stati condannati nel giudizio di primo grado.
La violenza è stata quindi utilizzata al solo fine ultimo di privare la vittima della libertà di movimento, con conseguente assorbimento del delitto di violenza privata, in omaggio ai superiori principi, in quello di sequestro di persona, dichiarato, tuttavia, in appello, a seguito delle innovazioni di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, improcedibile per mancanza di querela”
(Cass. Pen., Sez. V, 9 ottobre 2024, n. 37158)
Stralcio a cura di Fabio Coppola
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