Argomento:
accesso agli attiSezione:
Consiglio di Stato
(Cons. St., sez. VII, 19 settembre 2024, n. 7658)
Stralcio a cura di Davide Gambetta
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla […] appellante avverso il provvedimento […] a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto […] recante diniego parziale della domanda di accesso […] in particolare alla relazione redatta dalla psicologa […] all’esito degli incontri presso la Classe […].
A sostegno del gravame sono esposte le seguenti circostanze in fatto:
[…] – […] la figlia aveva frequentato per l’anno scolastico […] la classe […] presso il Liceo […], nel corso del quale si sarebbero verificati in suo danno […] fenomeni di prepotenza e bullismo […];
- l’impatto di queste vicende aveva indotto la giovane, dopo che il Dirigente Scolastico le aveva negato il passaggio ad altra sezione, a trasferirsi, per l’anno scolastico successivo, presso altro liceo;
[…] - con istanza del -OMISSIS-, l’allora parte ricorrente inoltrava alla scuola domanda di accesso per acquisire i seguenti atti: “Verbale dell'assemblea di […] Relazione della Dott.ssa -OMISSIS-, psicologa […]. Relazione della Prof.ssa -OMISSIS-, ref. per il bullismo […]”;
- l’istanza veniva negata con provvedimento […] nel quale il Dirigente adduceva che i documenti richiesti non potessero essere ostesi, in quanto atti endo-procedurali coperti da privacy;
[…] - riesaminata la domanda, […] il […] Dirigente ostendeva il verbale della riunione […] ma non la relazione del referente per il bullismo, né quella della psicologa, […] sul presupposto che il T.U. di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994 non prevede la verbalizzazione degli incontri indicati, e dunque che la richiesta aveva ad oggetto documenti non previsti;
- la parte proponeva ricorso al TAR […], chiarendo che l’accesso […] aveva natura di accesso difensivo e che la motivazione del diniego era illegittima perché il concetto di atto ostensibile prescinde dalla qualificabilità del documento richiesto come tipico;
[…] - con l’ordinanza istruttoria […] il primo giudice chiedeva chiarimenti alla parte intimata, che aveva opposto l’esistenza del segreto professionale con riferimento alla relazione della psicologa […];
[…] La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso ritenendo che nel caso di specie [continua ..]
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