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I genitori di una vittima di bullismo non hanno diritto di accesso alle relazioni dello psicologo che abbia svolto incontri di gruppo nella classe, in ragione del segreto professionale posto a tutela della libertà della scienza, non soltanto dei pazienti

Argomento: accesso agli atti
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. VII, 19 settembre 2024, n. 7658)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla […] appellante avverso il provvedimento […] a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto […] recante diniego parziale della domanda di accesso […] in particolare alla relazione redatta dalla psicologa […] all’esito degli incontri presso la Classe […]. A sostegno del gravame sono esposte le seguenti circostanze in fatto: […] – […] la figlia aveva frequentato per l’anno scolastico […] la classe […] presso il Liceo […], nel corso del quale si sarebbero verificati in suo danno […] fenomeni di prepotenza e bullismo […]; - l’impatto di queste vicende aveva indotto la giovane, dopo che il Dirigente Scolastico le aveva negato il passaggio ad altra sezione, a trasferirsi, per l’anno scolastico successivo, presso altro liceo; […] - con istanza del -OMISSIS-, l’allora parte ricorrente inoltrava alla scuola domanda di accesso per acquisire i seguenti atti: “Verbale dell'assemblea di […] Relazione della Dott.ssa -OMISSIS-, psicologa […]. Relazione della Prof.ssa -OMISSIS-, ref. per il bullismo […]”; - l’istanza veniva negata con provvedimento […] nel quale il Dirigente adduceva che i documenti richiesti non potessero essere ostesi, in quanto atti endo-procedurali coperti da privacy; […] - riesaminata la domanda, […] il […] Dirigente ostendeva il verbale della riunione […] ma non la relazione del referente per il bullismo, né quella della psicologa, […] sul presupposto che il T.U. di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994 non prevede la verbalizzazione degli incontri indicati, e dunque che la richiesta aveva ad oggetto documenti non previsti; - la parte proponeva ricorso al TAR […], chiarendo che l’accesso […] aveva natura di accesso difensivo e che la motivazione del diniego era illegittima perché il concetto di atto ostensibile prescinde dalla qualificabilità del documento richiesto come tipico; […] - con l’ordinanza istruttoria […] il primo giudice chiedeva chiarimenti alla parte intimata, che aveva opposto l’esistenza del segreto professionale con riferimento alla relazione della psicologa […]; […] La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso ritenendo che nel caso di specie [continua ..]

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