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Il requisito della iscrizione alla white list è acquisibile solo in seguito alla conclusione positiva del relativo procedimento. Ne discende che, ai fini della partecipazione alle procedure di gara, non vi è equipollenza tra il provvedimento positivo e la sola proposizione dell´istanza

Argomento: white list
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. V, 20 dicembre 2024, n. 8497)

Stralcio a cura di Aniello Iervolino

“Occorre premettere che il paragrafo A.5 del disciplinare di gara stabiliva che avrebbero dato luogo a punteggio i seguenti 4 elementi: i) certificazione ISO 9001 (criterio A.5.a); ii) certificazione ISO 14000:2015 (criterio A.5.b); iii) certificazione ISO 18001/45001 OHSAS (criterio A.5.c); iscrizione nella white list (criterio A.5.d). Orbene, la prescrizione del disciplinare in base alla quale, con riferimento ai criteri di cui al punto A.5, il concorrente avrebbe dovuto dichiarare le certificazioni possedute, allegando copia delle stesse, si riferisce, come correttamente ritenuto dal Tribunale, alle sole certificazioni ISO, ivi contemplate, ma non anche all’iscrizione nella white list. In relazione a quest’ultima, invero, non è previsto il rilascio di certificazioni, in quanto, come si ricava, sia dall’art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012, sia dall’art. 7, comma 2, del D.P.C.M. 18/4/2013 (“Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”) e succ. mod. e integr., la sussistenza del requisito in questione va accertata, dalla stazione appaltante, attraverso la consultazione dei siti istituzionali delle Prefetture competenti. Pertanto, anche laddove la detta iscrizione costituisca elemento utile ai fini del punteggio, è sufficiente che il concorrente ne dichiari il possesso, spettando, poi, alla stazione appaltante verificare, attraverso la consultazione del sito della Prefettura competente, la veridicità di quanto attestato. La conclusione, del resto, trova conforto nell’art. 99, comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31/3/2023, n. 36, il quale esclude che agli operatori economici possano “… essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le [continua ..]

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