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Infortuni sul lavoro: la portata liberatoria della delega rispetto ai soggetti deleganti cambia a seconda che si tratti di delega di funzioni o delega gestoria
Pierandrea Fulgenzi
Il rapporto tra delega di funzioni e delega gestoria è sovente oggetto di una confusione di piani che, invece, vanno tenuti distinti, specie all’interno di organizzazioni complesse quali sono le società di capitali la cui governance venga affidata ad un consiglio di amministrazione i cui componenti – in assenza di specifiche deleghe di gestione – sono investiti degli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro.
Sotto questo punto di vista da un lato rileva l’art. 2381, comma 2, c.c., alla cui stregua è consentito all’organo amministrativo di delegare le proprie attribuzioni – o alcune di esse – ad uno o più componenti o a un comitato esecutivo (il c.d. board), ammettendo l’attribuzione ad uno specifico soggetto di poteri relativi agli obblighi prevenzionistici e delle responsabilità del datore di lavoro.
Dall’altro lato rileva la delega di funzioni – ex art. 16 del Dlgs 81/2008 – che, invece, opera su tutt’altro piano, poiché essa è lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro trasferisce i poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad un altro soggetto: questi diventa garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante ed è la norma del testo unico a prescriverne i requisiti.
La delega deve risultare da atto scritto con data certa; deve essere conferita a soggetto in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza; deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento di queste ultime; deve essere, inoltre, accettata per iscritto dal delegato (art.16, co.1).
Per essere operativa, la delega inoltre deve essere resa conoscibile mediante adeguata e tempestiva pubblicità (art. 16, co. 2), permanendo in capo al delegante, in ogni caso, il c.d. dovere di alta vigilanza, cioè a dire l’obbligo di sorveglianza in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite, obbligo che si intende assolto in caso di adozione ed attuazione efficace del modello di verifica e controllo previsto dall’articolo 30, comma 4, Dlgs 81/2008 (art. 16, co. 3).
Orbene, con la sentenza in commento la IV^ Sez. della Corte di Cassazione ha affermato che “[...] la diversità di struttura ontologica dei due tipi di delega (in specie: delega gestoria contemplata dal diritto societario all'art. 2381 c.c. e delega di funzioni prevista dall'art. 16 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) comporta ricadute in ordine al loro contenuto ed in ordine ai residui doveri in capo all'organo delegante, nella materia del diritto penale del lavoro in relazione al delicato compito di individuazione del soggetto responsabile cui è chiamato il giudice penale, soprattutto in presenza di strutture societarie complesse, la corretta individuazione della delega che di volta in volta viene in rilievo è passaggio essenziale […]”.
La decisone in esame prende avvio dal ricorso presentato dall'amministratore delegato di una società di capitali, avverso una sentenza di condanna nei suoi confronti relativamente al delitto di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3 c.p.), emessa dal Tribunale e confermata anche dalla Corte territoriale (c.d. doppia conforme).
La vicenda trae origine da un infortunio subìto da uno dei dipendenti della ditta di cui l’imputato era Amministratore Delegato, ritenuto responsabile del citato infortunio in quanto avvenuto in violazione dell'art. 64 D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, per non aver egli provveduto a tracciare le vie di circolazione nell’area di stoccaggio temporaneo dei bancali, utili a distinguere il percorso dei pedoni da quello dei mezzi.
In sede di ricorso per cassazione l’imputato adduceva la contraddittorietà della motivazione in relazione al contenuto e alla portata della delega rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della società all’Amministratore Delegato e Direttore di stabilimento, sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici di merito, secondo cui attraverso la delega in questione sarebbero state “[…] attribuite funzioni relative all’osservanza e all’applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro […]”, questa avrebbe avuto invece ad oggetto solo “[…] funzioni relative all'organizzazione, gestione e controllo dell’impresa […]”.
Orbene, nella decisione in esame viene chiarito che la delega può - a seconda dei casi - assumere la forma della delega di funzioni prevista dall’art. 16 D.lgs. n. 81/2008 o, in alternativa, quella della delega gestoria ai sensi dell'art. 2381 c.c.
La principale differenza tra le due forme - ricordano i Giudici della Suprema Corte - risiede nel fatto che nel primo caso, la responsabilità permane in capo al datore di lavoro delegante là dove non effettui i dovuti controlli sull’attività del delegato; mentre, nel secondo caso, trattandosi di una disposizione che disciplina il potere di delega dell’intero consiglio di amministrazione ad un singolo consigliere (o ad un comitato esecutivo, c.d. board) in materia di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro delegante sarà esente da responsabilità laddove abbia valutato l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e, sulla base delle informazioni ricevute dai delegati, l’andamento generale della gestione.
I Giudici di legittimità - in accoglimento delle tesi esposte dalla difesa del ricorrente - dopo aver sottolineato come “[…] non di rado nella giurisprudenza della Suprema Corte la differenza fra i due tipi di delega non è stata sufficientemente enucleata, con conseguente confusione di piani che invece vanno tenuti distinti […]” e, di conseguenza, aver svolto un’accurata ricognizione della disciplina normativa della delega di funzioni e della delega gestoria, affermano come la sentenza gravata difetti di un’adeguata valutazione dei contenuti dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale Ordinaria necessaria a comprendere se nel caso di specie il ricorrente fosse stato investito di una delega gestoria ai sensi dell’art. 2381 c.c., ovvero di una delega di funzioni ex art.. 16 D.lgs. n. 81/2008.
Interessante notare come la Suprema Corte tenga a sottolineare come i Giudici di merito, nel sostenere che l’imputato non avesse “[…] delegato la posizione di garanzia […]” riferita ai poteri relativi all’organizzazione e gestione dell’impresa in materia di sicurezza sul lavoro e nel negare, così, la portata liberatoria della delega, avrebbero fatto erroneamente ricorso alle categorie proprie della delega di funzioni ex art. 16 D.lgs. n. 81/2008, senza considerare la circostanza per cui la delega di cui si discute sarebbe stata conferita dal Consiglio di Amministrazione della società ad un componente del Consiglio stesso – nello specifico, all’Amministratore Delegato e Direttore di stabilimento.
Tale aspetto è dirimente sol che si consideri come “[…] la delega di funzioni prevista dall'art. 16 D.lgs. n. 81/2008 presuppone un trasferimento di poteri e correlati obblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili come tali e che non lo divengono per effetto della delega. […] Con la delega ex art. 16 D.lgs. n. 81/2008 si opera il trasferimento di alcune funzioni proprie del ruolo datoriale; i delegati vengono investiti di poteri e di doveri dei quali sono privi a titolo originario", mentre "la delega di gestione, anche quando abbia ad oggetto la sicurezza sul lavoro, invece, nel caso di strutture societarie complesse, consente di concentrare i poteri decisionali e di spesa connessi alla funzione datoriale, che fa capo ad una pluralità di soggetti (ovvero i membri del consiglio di amministrazione), su alcuni di essi. […] Fra i soggetti che sono a titolo originario titolari della posizione di datori di lavoro non è concepibile il trasferimento della funzione, ma solo l'adozione di un modello organizzativo tale per cui taluni poteri decisionali e di spesa – se del caso anche quelli relativi alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori – vengono affidati alla gestione di alcuni tra i datori […]”.
Dunque, dal momento che la giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini dell'individuazione della figura datoriale in presenza di una delega gestoria, pone sovente l’accento sulla necessità di verificare in concreto l’effettività dei poteri di gestione e di spesa, l’annullamento con rinvio al giudice di merito pronunciato dalla Cassazione nel caso di specie si giustifica proprio sulla base della mancata valutazione della natura e delle caratteristiche complessive della delega conferita al ricorrente con la conseguenza che la sentenza gravata reca un evidente vizio di motivazione in ordine alla necessaria propedeutica identificazione del datore di lavoro in senso prevenzionistico.
In considerazione delle argomentazioni sopra esposte, la Corte di Cassazione, nella decisione in commento, afferma il seguente principio: “[…] Posto che la diversità di struttura ontologica dei due tipi di delega comporta ricadute in ordine al loro contenuto ed in ordine ai residui doveri in capo all'organo delegante, nella materia del diritto penale del lavoro in relazione al delicato compito di individuazione del soggetto responsabile cui è chiamato il giudice penale, soprattutto in presenza di strutture societarie complesse, la corretta individuazione della delega che di volta in volta viene in rilievo è passaggio essenziale […]”.
Sulla base del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, appare, dunque, fondamentale, in vicende sovrapponibili a quella devoluta nel caso in scrutinio al vaglio dei Giudici di Legittimità, addivenire ad una esatta caratterizzazione della natura e tipologia di delega conferita, al fine di una corretta perimetrazione e valutazione delle responsabilità del delegante.
Sezione:
(Cass. Pen., Sez. IV, 27 febbraio 2023, n. 8476)
Stralcio a cura di Fabio Coppola
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