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Privacy, le banche devono rispondere alle richieste di accesso ai dati personali
Argomento: Protezione dati personali
Sezione: Sezione Semplice
“ 2.4 – (…) Va infatti chiarito che, sulla base della normativa sopra richiamata, la (…) avrebbe dovuto fornire una risposta all’istanza dell’interessato, anche qualora il riscontro stesso avesse avuto un esito negativo. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è il destinatario dell’istanza di accesso ai dati a dover essere considerato onerato dell’obbligo di fornire risposta in ordine al possesso o meno dei predetti dati personali e non può invece ritenersi l’istante onerato della prova di tale circostanza fattuale.
2.5 - L’art. 12 del Reg. Ue sopra citato è infatti chiaro nello statuire, espressamente nel suo terzo comma, che “Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato”, aggiungendo, inoltre, al quarto comma che “Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale”. Ma è peraltro il quinto comma del sopra menzionato art. 12 a precisare espressamente, e per quanto qui di interesse per la presente controversia, che “Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta”.
2.6 - Orbene, dal tenore letterale dalla norma da ultimo citata emerge dunque chiaramente che il destinatario della richiesta di accesso ai dati deve sempre riscontrare l’istanza dell’interessato, anche in termini negativi, non potendosi trincerare dietro ad un non liquet. [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 04 aprile 2023, n. 9313)
stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
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