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Risarcimento del danno da trasfusione di plasma infetto
Jessica Bianchin
Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2020, n. 8886
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Nota di Jessica Bianchin
La questione trae origine dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 13 maggio 2019, numero 8886, in materia di risarcimento del danno per l’evento morte risultante da una combinazione di fattori, di cui uno umano e l’altro naturale (c.d. principio dell’all or nothing). I fatti oggetto della pronuncia in commento avvenivano nel 2005, quando i famigliari della vittima, convenivano in giudizio il Ministero della Salute, dinanzi il Tribunale di Bari, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. La paziente, che già soffriva di diverse patologie, decedeva a seguito di una epatopia cronica HCV, contratta per via di trasfusioni di plasma infetto eseguite tra il 1982 e 1990 presso una clinica ospedaliera. Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo la nullità delle domande attoree per infondatezza e prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le richieste degli eredi per insussistenza del nesso di causalità materiale tra le emotrasfusioni e l’evento morte, perché la donna, come anche accertato dalle consulenze tecniche, era precedentemente affetta da ulteriori patologie che avrebbero avuto un ruolo preponderante nel suo decesso rispetto alla nuova patologia. La questione giuridica affrontata dalla S.C. aveva ad oggetto il rapporto intercorrente tra la condotta colposa dell’ospedale, che cagionava un danno ad un soggetto, e le pregresse patologie invalidanti di quest’ultimo, in quanto concause nella verificazione dell’evento morte. La problematica era quindi quella relativa al procedimento valutativo necessario per accertare il nesso causale tra condotta colposa e l’evento danno, in modo tale da poter conseguentemente valutare quali delle due malattie – quella di cui il paziente era già affetto e quella originata dalla condotta colposa umana – avesse avuto un ruolo preponderante nell’evento morte. Il criterio giuridico da applicarsi ad una simile fattispecie concreta è quello del “All or nothing” secondo cui il nesso tra illecito ed evento sussiste a prescindere dall’esistenza ed entità delle pregresse situazioni patologiche avente valore concausale, ancorché eventualmente preponderante. Una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto nell’ipotesi in cui a concorrere [continua ..]