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Usura e interessi moratori: le Sezioni Unite e il principio di simmetria
Giuseppe Piccardo
Cass., Sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597
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Nota di Giuseppe Piccardo
La vicenda oggetto della rilevante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione trae origine dall’emissione di un decreto ingiuntivo, da parte del Tribunale di Genova, a favore di una società finanziaria, per una somma richiesta quali rate insolute, relative a un contratto di finanziamento al consumo, rate comprensive di capitale residuo, interessi di mora e penale da ritardo. Il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento dell’opposizione del debitore, revocava il decreto ingiuntivo opposto concludendo per la vessatorietà delle clausole di cui alle condizioni generali di contratto, che imponevano al debitore il rimborso immediato di tutte le rate scadute e in scadenza, comprensive di capitale e interessi moratori e di due penali, nonché per l’usurarietà degli interessi di mora previsti dal contratto. La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado e la società finanziaria proponeva ricorso per Cassazione. La prima sezione della Suprema Corte, posto che la decisione del ricorso presupponeva la disamina della dibattuta questione dell’applicabilità o meno della disciplina penalistica antiusura agli interessi di mora, rimetteva gli atti al Primo Presidente e quindi, alle Sezioni Unite, al fine di dirimere un contrasto interpretativo inerente una questione di massima di particolare importanza. Il rapporto tra interessi di mora e disciplina antiusura è oggetto di un acceso dibattito interpretativo dottrinale e giurisprudenziale, in quanto gli interessi moratori non sono compresi nella base di calcolo del c.d. TAEGM (Tasso anno effettivo globale medio) e, quindi, nel tasso soglia usurario, parametrato al c.d. TEGM (tasso effettivo globale medio). Secondo una prima tesi, dominante sia in dottrina che in giurisprudenza, la disciplina antiusura riguarderebbe sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori; le argomentazioni a sostegno della suddetta impostazione sono di ordine letterale e di ordine teleologico. L’argomento letterale fa riferimento al disposto dell’articolo 644, co. 4, c.p., relativo alle voci comprese nella valutazione di usurarietà, a livello sia civilistico che penalistico, da leggere in combinato disposto con l’art. 1 del d.l. n. 394/2000, che fa espressamente riferimento agli interessi dovuti a “qualsivoglia titolo”, nonché all’art. 1, co. 3, l. n. 108/1996, che prevede un unico [continua ..]