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Vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità: azione per il solo risarcimento del danno ex art. 135, co. 2, cod. consumo
Erminia Sparano
Cass. Civ., Sez. II, 20 gennaio 2020, n. 1082
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Nota di Erminia Sparano
Con la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, sez. II, del 20 gennaio 2020, n. 1082 viene in rilievo un annoso problema di coordinamento normativo tra la disciplina civilistica e quella consumeristica di matrice europea, con riguardo alla previsione delle garanzie per vizi nella vendita dei beni di consumo, nell’ottica di una “maggiore tutela del consumatore”. In particolare, i giudici di legittimità, attraverso un’analisi comparativa delle prospettive remediali civilistiche con quelle di settore, riconoscono al consumatore l’esperibilità dell’azione risarcitoria quale rimedio autonomo rispetto alla tutela incentrata sulla risoluzione del contratto in virtù della “clausola di salvezza” di cui all’art. 135, comma 1, del codice del consumo (“le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico”). Il caso di specie si fonda sull’acquisto, da parte dell’attore, di una partita di larice poi rivelatasi difettosa a causa di un anomalo restringimento derivante dalla perdita di umidità delle perline dopo la posa. L’attore, dunque, chiedeva al Tribunale di Mondovì la condanna in via principale del convenuto, volta all’eliminazione dei vizi già riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo; in via subordinata, il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dei vizi del materiale fornito. Il Tribunale rigettava la domanda principale, ritenendo eccessivamente oneroso per il venditore l’intervento di ripristino, e accoglieva la domanda subordinata di risarcimento del danno. In ragione di ciò, il convenuto proponeva appello che veniva accolto dalla Corte d’Appello di Torino, la quale, ritenendo il danno conseguente al vizio del materiale di rilevanza esclusivamente estetica, ha considerato non necessario garantirne il risarcimento. L’attore, dunque, proponeva ricorso per Cassazione. Preliminarmente, la Corte ha chiarito come l’eccessiva onerosità della sostituzione (rimedio manutentivo– conservativo) per il venditore non poteva essere assunta quale limite ai diritti che competono al compratore in dipendenza del vizio: in particolare, a conforto di tale orientamento, la valutazione del consulente secondo cui l’unica soluzione idonea a rimediare [continua ..]