Argomento:
D.lgs. n. 81/2008Sezione:
(Cass. Pen., Sez. III, 26 novembre 2024, n. 42968)
Stralcio a cura di Francesco Martin
“(…) la Quarta Sezione di Questa Suprema Corte aveva annullato con rinvio la sentenza d'appello, accogliendo il primo motivo di ricorso con cui veniva contestato l'affermazione della sua penale responsabilità, alla luce dei dispositivi presenti in cantiere, e ritenendo che le ragioni dell'annullamento incidessero anche sulla posizione della (omissis).
A sostegno di tale decisione, la Quarta Sezione aveva invero affermato - all'esito di una dettagliata analisi delle disposizioni contenute nell'art. 111 D.Lgs. n. 81 del 2008 - che i dispositivi di sicurezza collettiva costituivano lo strumento di maggior tutela, e dovevano pertanto essere ritenuti prioritari, tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro, rispetto a quelli di protezione individuale e ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi: questi ultimi, infatti, erano indicati dalla legge "quale scelta subordinata nel caso in cui, per la durata dell'impiego e per le caratteristiche del luogo, non sia logico adottare un'attrezzatura di lavoro più sicura".
Su tali basi ermeneutiche, la Quarta Sezione aveva quindi posto in evidenza l'errore interpretativo in cui erano incorsi i giudici di primo e di secondo grado, nell'apprezzamento della condotta tenuta dagli imputati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 81.
In particolare, la sentenza rescindente aveva per un verso osservato che "compito del giudice di merito era, dunque, in primo luogo, stabilire quale fosse la misura di protezione scelta nel caso concreto dal datore di lavoro, onde verificare se in tale scelta il datore si fosse attenuto ai criteri indicati dalla norma la cui violazione gli era contestata. Le sentenze dei due gradi di merito hanno, invece, sviluppato in via prioritaria la questione inerente alla carenza di dispositivi di sicurezza individuale come se la norma contestata (art. 111, comma 1 lett. a) fornisse un criterio di scelta del tutto opposto a quello desumibile dal tenore letterale della disposizione".
La Quarta Sezione aveva poi evidenziato una ulteriore criticità, osservando che "in secondo luogo, era compito del giudice di merito verificare se, in relazione al tipo di sistema di protezione prescelto e alla attrezzature adottate, il datore avesse correttamente individuato e fornito gli strumenti idonei a minimizzare i rischi per i lavoratori contro le cadute"; tuttavia, si era criticamente osservato, "la Corte territoriale, in linea [continua ..]
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