Argomento:
Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)Sezione:
(Cass. Pen., Sez. III, 30 maggio 2022, n. 21034)
Stralcio a cura di Ilaria Romano
“2.1. (…) [Q]uesta Corte ha già chiarito che la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., è un reato di pericolo per la cui integrazione non occorre un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l'attitudine a cagionare effetti dannosi. Il requisito dell'attitudine a “offendere", "imbrattare" o "molestare" non deve essere poi accertato mediante perizia, ben potendo il giudice ricavare tale dato in qualsiasi altro modo. L'elemento, tuttavia, che non può difettare ai fini della sussistenza del reato è correlato alla concretezza della offesa o della molestia alle persone. Questa Corte, in svariate decisioni, (…), ha chiarito che, nel concetto di "molestia", vanno ricomprese tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo alla persona, situazioni che siano di turbamento della tranquillità e del modo di vivere quotidiano e producano un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività di lavoro e di relazione.Nel caso in esame il Tribunale ha spiegato adeguatamente come lo sversamento di reflui addebitato al ricorrente presentasse tali caratteristiche, essendosi trattato dello scarico di acque altamente tossiche e maleodoranti, avvenuto in luogo pubblico e protrattosi per oltre 10 km nel torrente (…), fino alla confluenza con il fiume (…), con evidente pericolo anche per la salute delle persone che eventualmente fossero venute a contatto con tali acque. Attitudine alla molestia la cui effettività, del resto, è stata confermata dal teste Dolci che, proprio a causa dello sversamento, era stato costretto a correre al proprio lago per chiudere l'attingimento nel fiume (…) al fine di evitare la moria dei propri pesci.A fronte di tali argomenti, idonei a giustificare l'affermazione della potenzialità lesiva dei reflui presenti nel corso d'acqua e ricondotti alla attività produttiva dell'impresa amministrata dal ricorrente, quest'ultimo ha opposto dei rilievi generici e, soprattutto, volti a sindacare sul piano del merito un accertamento di fatto, in ordine a detta potenzialità lesiva, giustificato adeguatamente e con argomenti non manifestamente illogici, come tali non sindacabili sul piano valutativo o della lettura degli elementi di prova a disposizione. (…)2.3.1. Le doglianze in ordine alla provenienza dei reflui di cui è stata riscontrata la presenza nelle acque pubbliche attengono, [continua ..]
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