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Nella valutazione della gravità della colpa dovrà tenersi conto - oltre che delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di specializzazione e della situazione specifica in cui si è trovato ad operare - della natura della regola cautelare violata, in quanto l'eventuale natura elastica della stessa, indicando un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, incide sulla esigibilità della condotta doverosa omessa, richiedendo il previo riconoscimento delle predette circostanze da parte dell'agente
Argomento: Colpa medica
Sezione: Sezione Semplice
“Con sentenza emessa il 15 novembre 2022 la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di E, ha dichiarato OMISSIS, medico in servizio presso l'Ospedale OMISSIS, colpevole del reato di cui all'art 589 cod. pen. commesso in danno del piccolo OMISSIS e, concesse le attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di mesi quattro di reclusione, ridotta per il rito, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento danni in favore delle parti civili costituite (OMISSIS), in proprio e in qualità di eredi di OMISSIS.
All'imputata è stato contestato il reato di cui agli artt. 113-589 cod. pen., perché, in cooperazione colposa con i medici OMISSIS e OMISSIS (per i quali si procedeva separatamente con le forme del rito ordinario), in servizio presso l'UOC di Ginecologia ed ostetricia dell'Ospedale OMISSIS, con condotta negligente, imprudente ed imperita, apprestando assistenza inadeguata ed inefficiente nei confronti della partoriente OMISSIS e non eseguendo con tempestività il taglio cesareo, concorreva nel determinare gravissime lesioni personali al nascituro OMISSIS consistite in grave encefalopatia ipossico ischemica causata da sofferenza fetale acuta, determinandone il decesso in data 3 giugno 2016. In particolare, la OMISSIS, stabilendo di eseguire prima il parto di un'altra donna (tale OMISSIS), disponeva che nessuno dei presenti si allontanasse dalla sala operatoria per prestare assistenza al parto della OMISSIS, gestito da altro medico, dr.ssa OMISSIS, malgrado quest'ultima le avesse rappresentato l'urgenza di praticare il taglio cesareo (…).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per motivi di priorità logica, va esaminato il motivo con il quale si lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 34-36 cod. pen. (…) Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini dilegge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 9894)
Stralcio a cura di Claudia Scafuro
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