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Ai fini del computo della durata del processo ex l. 89/2001 non può tenersi conto dell'attività dei liquidatori nominati con la sentenza di omologazione del concordato preventivo, perché il concordato si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e i liquidatori non sono organi della procedura pubblica, bensì mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti, di modo che la loro attività non rientra nell'organizzazione del servizio pubblico della giustizia.
Argomento: Irragionevole durata del processo
Sezione: Sezione Semplice
La B. Srl, con ricorso ex art. 3, legge 24 marzo 2001, n. 89, chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un indennizzo, ex l. 89/2001, in riferimento alla procedura di concordato preventivo aperta in data 16 marzo 2010 e ancora in corso al tempo della presentazione della domanda di equa riparazione.
Con decreto n. 84/2023, la Corte d'Appello di Perugia, ritenuta l'ammissibilità della domanda, stimata la durata irragionevole in anni 6, liquidava l'indennizzo in misura pari a Euro 2.400,00.
1.1. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione al decreto monitorio, deducendo che, essendo il giudizio a quo relativo ad una procedura di concordato preventivo, non troverebbe operatività il rimedio risarcitorio previsto dalla legge n. 89/2001.
2. La Corte d'Appello di Perugia in composizione collegiale, con decreto n. 85/2023, rigettava l'opposizione sostenendo che la tesi di parte opponente si basa sull'assunta natura privatistica del concordato preventivo, smentita dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. Sez. U., sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013), dalla dottrina e dall'evoluzione legislativa (artt. 185 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, "l. fall.", e 118 Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, "CCII").
3. Avverso il suddetto decreto ha proposto qui ricorso il Ministero della Giustizia, affidandolo a due motivi.
Resiste B. Srl.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. (...). Conclude il Ministero, il fatto che residui un interesse pubblicistico -quello volto a garantire il soddisfacimento dei creditori - anche successivamente alla pronuncia del decreto di omologazione non comporta che la procedura di concordato preventivo possa essere considerata come espressione di attività giurisdizionale di amministrazione del servizio pubblico della giustizia, sicché del suo eccessivo protrarsi non può in alcun modo essere Pagina 2 di 4 chiamato a rispondere il Ministero della Giustizia, il quale risponderà esclusivamente del mancato rispetto del termine sancito dall'art. 181 l. fall. ("... L'omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni").
1.1. Il motivo [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. II, 01 aprile 2025, n. 8560)
Stralcio a cura di Giovanbattista Greco
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