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In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice applica la confisca obbligatoria di cui all´art. 19 D. Lgs. n. 231/2001 anche se non è stata oggetto di accordo delle parti in caso di patteggiamento
Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. n. 231/2001)
Sezione:
“(…) Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con sentenza (...), su richiesta delle parti, applicavaa - Omissis - comproprietario ed all’epoca dei fatti per cui si procede legale rappresentante della – Omissis - la pena (...) per i reati di cui agli artt. 648 e 648-ter.1 cod. pen. ed alla - Omissis - la pena (...) per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), 6 e 25-octies D.Lgs. 231/2001 , disponendo la confisca del profitto del reato e dell’illecito amministrativo, quantificato in Euro 750.000/00, ai sensi degli artt. 648-quater cod. pen. e 19 D.Lgs. 231/2001.
(…) a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deducono la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648-ter.1, 648-quater cod. pen. e 19 D.Lgs. 231/2001 per errata individuazione del profitto del reato di autoriciclaggio. Ritengono che il provvedimento impugnato erri nella parte in cui ritiene che il profitto del reato corrisponda all’ammontare della intera somma incassata dalla vendita del dipinto; che, invece, il profitto dell’autoriciclaggio in contestazione debba essere individuato nella plusvalenza che deriva dall’attività di sostituzione dei beni; che, dunque, la misura del profitto del reato di autoriciclaggio debba essere determinata considerando solo l’effettivo incremento patrimoniale di cui abbia goduto il soggetto autore delle operazioni di autoriciclaggio, atteso che trattasi di profitto diverso ed ulteriore rispetto al valore del profitto del reato presupposto, che l’autoriciclatore consegue attraverso le condotte di sostituzione ed impiego dei beni di provenienza delittuosa; che tali principi debbano trovare applicazione anche con riferimento alla confisca diretta ex art. 19 D.Lgs. 231/2001 , atteso che il profitto confiscabile è quello che rappresenta un risultato positivo, cioè una utilità ulteriore rispetto a quelle che l’ente aveva prima della commissione dell’illecito, dunque, un beneficio aggiunto di tipo patrimoniale pertinente al reato secondo un rapporto di causa-effetto; che, in conclusione, la confisca non possa colpire il patrimonio dell’autore del reato in misura superiore al vantaggio economico derivatogli dalla commissione del reato e che il provvedimento impugnato si ponga in [continua ..]
Sezione:
(Cass. Pen., Sez. II, 5 febbraio 2025 n. 4753)
Stralcio a cura di Francesca Saveria Sofia
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