Argomento:
Della trascrizioneSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. III, 28 novembre 2024, n. 30642)
Stralcio a cura di Giovanni Pagano
"(…) la trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome ("rubrica dei cognomi" sulla "tavola alfabetica" del soggetto a cui si riferisce), essendo le modalità pratiche di attuazione della pubblicità immobiliare impiantate su base personale, che consente di effettuare le visure delle note di trascrizione solo sulla base degli esatti di dati di identificazione delle persone, qualora per errore della conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, venga repertoriata a carico di altra persona, diversa dall'effettivo alienante dell'immobile, e quindi imputata in un diverso conto individuale, può in conseguenza comportare (...) l'infruttuosità della ricerca del titolo reso pubblico, e perciò rendere invalida la trascrizione stessa".
(…) "il regime delle trascrizioni immobiliari è finalizzato a garantire l'opponibilità a terzi degli atti trascritti (...) e che la disciplina della trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome del soggetto cui si riferisce, sicché qualora per errore della Conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota fosse stata correttamente redatta, sia stata riportata nei succitati registri a carico di persona diversa dall'alienante dell'immobile e quindi imputata in un diverso conto individuale, o non sia stata ritualmente annotata, la ricerca da parte del titolo reso pubblico può risultare infruttuosa (...) con conseguente responsabilità del Conservatore dei registri immobiliari (nei limiti di cui all'art. 232 bis, disp. att. cod. civ., ovvero del Ministero dell'Economia ex art. 6 legge n. 22 del 1983), per i danni eventualmente subiti dal terzo".
(…)
Gli interrogativi che il motivo pone sono tre: i) se la trascrizione fosse "valida": il concetto di validità già impiegato dalla sentenza impugnata nonché dalla giurisprudenza di legittimità evocata deve intendersi usato impropriamente ed intendersi riferito all'idoneità della trascrizione di svolgere la funzione di cui all'art. 2644 cod. civ., cioè di produrre gli effetti della pubblicità dichiarativa che gli sono, di norma, propri; la trascrizione è, infatti, un mezzo legale di pubblicità, posto a tutela della circolazione dei beni immobili, volto a dirimere i conflitti rispetto ai terzi aventi causa; [continua ..]
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